Lopes chiede chiarimenti sulla Tarsu (1)

Lopes chiede chiarimenti sulla Tarsu (1) Lettera dell'ing. Felice Lopes AL SIG. SINDACO DEL COMUNE DI LIPARI AL DIRIGENTE DEL IV SETTORE UFFICIO TRIBUTI COMUNE DI LIPARI OGGETTO : RICHIESTA DI DELUCIDAZIONI SULL’APPLICABILITA’ DELLA TASSA IN MATERIA DI TARSU – TIA O COMUNQUE SI CHIAMERA’ . E’ palese a tutti che i cittadini italiani stanno attraversando il periodo più nero dal 1947. La disoccupazione giovanile e non e la pressione fiscale hanno raggiunto limiti inimmaginabili . Non c’è giorno che non spunti una nuova tassazione o un aumento del costo dei servizi a cui si è chiamati a far fronte. I risultati elettorali fanno già rimpiangere il governo Monti . Gli ex amici (PD) e gli odiati nemici (PDL) in campagna elettorale hanno dipinto Monti come il Dracula delle tasse. Adesso ci penseranno loro, grillo permettendo, a risanare le finanze dello Stato. Nel frattempo , ci troviamo in mezzo al guado e la riva ci appare sempre più lontana , mentre i caimani si leccano le labbra in vista del lauto pranzo che si approntano a consumare . In questa spasmodica lotta di tutti contro tutti , fottendosene dell’Italia che affonda, la classe politica si dimena scompostamente per non farsi addentare dal caimano di turno , mentre il cittadino assiste impotente solo e succube degli eventi . In questa scenografia che sa di inferno dantesco , ho pensato che sia utile portare all’attenzione del Sindaco e dei cittadini il farraginoso meccanismo legislativo attinente le modalità per il pagamento della Tarsu o Tia o comunque si chiamerà , inerente la tassa relativa ai rifiuti solidi urbani . Lo scopo della presente nota è quello di alleggerire la tassazione se erroneamente applicata, o di sopprimerla se ,oggettivamente , non dovuta . La tassa per lo smaltimento dei rifiuti ha una storia legislativa lunga che non ha senso ripercorrere . Quello che, invece, ritengo interessante richiamare è lo spirito del Decreto Ronchi (D.Lgs. 05/02/97 n. 22 ) che costituisce la legge quadro di riferimento : Il principio ispiratore del Decreto è la salvaguardia ambientale attuata mediante la minimizzazione della produzione dei rifiuti ed il recupero di quelli che possono essere nuovamente immessi in cicli secondari . Ci dispiace annotare che nel nostro Comune di tutto si può parlare tranne che del rispetto del principio ispiratore della Legge. Ma la tassa occorre pagarla lo stesso. Ci si domanda : Ma occorre pagarla sempre e comunque ? Il regolamento comunale è sufficientemente chiaro ed esaustivo ? Io , a seguito di esperienza personale a tutt’oggi non definita, mi permetto di sostenere che sussistono dei passaggi non meglio evidenziati . E’ per questo che mi permetto di esprimere una personale interpretazione che intendo mettere a confronto con quella fino ad oggi adottata dall’Amministrazione. PAGAMENTO DEL TRIBUTO SI-NO E QUANDO : Affronterò l’argomento in due tempi , partendo dalla legge e , successivamente, passando al regolamento comunale per l’applicazione della T.S.R.S.U. . A) LA LEGGE : L’art. 62 ,secondo comma, del D. Legs. N.507/93, prevede esplicitamente i casi di esclusione dal pagamento della tassa per la sussistenza di condizioni obbiettive che impediscono la presunzione di rifiuti. I casi sono : a) La natura delle superfici ( ad esempio , luoghi impraticabili oppure in abbandono,soggetti a manutenzione o,ancora, stabilmente muniti di attrezzature che impediscono la produzione di rifiuti ); b) Il particolare uso delle superfici ( ad esempio, locali con presenza sporadica dell’uomo); c) L’obbiettiva condizione di non utilizzabilità immediata (ad esempio,superfici di cui si dimostri il permanente stato di non utilizzo ). Da quanto sopra emerge, senza ombra di dubbio e con l’ausilio delle numerose sentenze di condivisione della Suprema Corte , che il presupposto legale di esonero dal tributo sussiste solo quando l’immobile versi in “obbiettive condizioni di non utilizzabilità “, le quali devono essere non solo denunciate dal contribuente , ma debitamente documentate . A tali conclusioni è giunta , con recente sentenza n.61 del 29/04/2005 , la Commissione Tributaria Regionale Lazio , la quale ha dichiarato che: “. La Circolare n. 95/E considera, infine, come esempi di superfici non utilizzabili, i locali destinati a civile abitazione privi di mobili e suppellettili , non allacciati ai servizi di rete o di cui si dia la prova della effettiva inutilizzabilità . Le predette circostanze devono essere indicate nella denuncia originaria o di variazione e debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi rilevabili direttamente o per mezzo di idonea documentazione . Concludendo , appare più corretto escludere dal calcolo della superficie tassabile (è bene ricordare che trattasi di superficie netta abitabile –priva ,cioè, dei muri che incidono tra il 25 ed il 30 % del totale ) quei locali il cui uso , rapportato all’attività che si svolge negli stessi, risulti del tutto saltuario ed occasionale e, dove, comunque, la presenza dell’uomo è limitata, temporalmente,a sporadiche occasioni e, funzionalmente , ad accessi non collegati in modo necessario e costante all’attività primaria . Ne consegue che , ai fini di una chiara definizione di non tassabilità , fanno parte , a nostro giudizio ,i locali con le caratteristiche di cui alla sovrastante circolare n. 95/E e le abitazioni date in locazione ma momentaneamente sfitte , fermo restando il principio della denuncia da parte del contribuente e la relativa documentazione . B) Regolamento comunale per l’applicazione della T.S.R.S.U. . (Approvato con delibera del consiglio comunale n.118 del 22/12/97) Esaminando il regolamento mi sono soffermato su alcuni articoli specifici , l’art. 4 , l’art. 5, l’art. 6 , l’art. 8 e l’art. 11. L’art. 4 impone che la tassa è dovuta quando un locale (occupato o detenuto) è adibito a qualsiasi uso. Cioè venga usato e , per ciò stesso, produce rifiuti. segue

a cura di Peppe Paino

Data notizia: 3/4/2013

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