Sanatoria gratuita per interventi dopo 1967 !! ??

Sanatoria gratuita per interventi dopo 1967 !! ?? Lipari- Lettera del geom. Aldo Natoli al Sindaco di Lipari; al dirigente III settore Lipari; al Capo Area Urbanistica Lipari e.p.c All’assessorato territorio ed ambiente Palermo; al Prefetto di Messina; alla Corte dei Conti Palermo; Al capo area Servizio Illeciti Lipari ; al Presidente Associazione Geometri eoliani Lipari. Il testo: In 38 anni di attività professionale espletata nel settore dell’edilizia ho sempre saputo: - che per gli interventi di edilizia e per la costruzione di fabbricati eseguiti in data successiva all’1.09.1967, a seguito dell’entrata in vigore della Legge n° 765, è necessario dimostrare la regolarità urbanistica; - che lo Stato e la Regione Siciliana hanno consentito a tutti i proprietari di fabbricati di sanare eventuali opere realizzate abusivamente dopo l’anno 1967 accedendo, dietro pagamento della dovuta oblazione e degli oneri concessori, a tre condoni edilizi (L.47/85 - L. 724/94 - L.326/06); - che il Certificato di Abitabilità per la ristrutturazione e costruzione di fabbricati può essere rilasciato se i lavori eseguiti sono conformi alla Licenza Edilizia, poi Concessione Edilizia ed oggi Permesso di costruire. Apprendo dal parere espresso in data 19.09.2008 con prot.31289 dal Legale dell’Ente, Avv.to Milena Sindoni, che gli interventi di edilizia eseguiti dopo il 1° settembre 1967 beneficiano di una sanatoria gratuita “in ragione del tempo trascorso”. Debbo pertanto ritenere che circa 5.500 cittadini hanno incosapevolmente fatto omaggio allo Stato ed al Comune di Lipari di ingenti somme per sanare i loro abusi.Oggi, alla luce del predetto parere legale, che svela la esistenza di una “tacita sanatoria non onerosa” dovuta al trascorrere del tempo, è atto dovuto la restituzione ai cittadini dei soldi versati. Almeno gli oneri concessori incassati dal Comune. Apprendo anche dal medesimo parere che il Certificato di Abitabilità deve essere rilasciato dall’Ufficio preposto, indipendentemente dalla conformità dei lavori eseguiti rispetto alla Licenza Edilizia assentita, poi Concessione Edilizia ed oggi Permesso di costruire. Poichè sono fermamente convinto che la Legge deve essere applicata in modo uguale per tutti i cittadini, chiedo alle SS.LL. di disporre con immediatezza: 1) che per tutti gli interventi di edilizia eseguiti dopo l’anno 1967 non è necessario dimostrare la loro regolarità urbanistica; 2) che i Certificati di Abitabilità debbono essere rilasciati indipendentemente dalla conformità dei lavori eseguiti con l’atto concessorio rilasciato. Il parere dell’Avv.to Sindoni non è insidacabile, ma sicuramente serve ad orientare l’attività amministrativa della Giunta Municipale e dei Dirigenti. Inoltre il medesimo Legale rappresenta e difende l’Ente nei procedimenti giudiziari ed amministrativi. Il sottoscritto resta in attesa di un cortese riscontro e porge distinti saluti. Geom. Aldo Natoli

, a cura di Peppe Paino

Data notizia: 9/29/2008

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