Riceviamo da Bartolo Pavone e pubblichiamo:
Ho ricevuto in data odierna, la seguente nota di chiarimento riguardo la norma per il conferimento delle supplenza per periodi brevissimi da parte della Signora Francesca Parisi, membro della Giunta del Consiglio d’istituto Lipari n. 2 .
Gentile Bartolo Pavone potrebbe darmi qualche chiarimento
riguardo alla normativa sulle supplenze scolastiche. La legge prevede la
possibilità per il preside di chiamare un supplente per due gg,
soprattutto se l’assenza dell’insegnante è programmata, per visite
specialistiche o corsi di aggiornamento. Ti ringrazio in anticipo e ti
prego di comunicarne informazione a tutte le famiglie eoliane.
Risposta:
Gentile Signora Francesca, in merito alla sua richiesta di chiarimento,
e’ doveroso precisare quanto segue: Esiste in atto una nota
Ministeriale che detta le direttive del suo caso. Lascio a lei le dovute
conclusioni. La nota Ministeriale: MIUR
Uff. III
Prot. n. AOODGPER 9839 Roma, 08 novembre 2010
Estratto
Oggetto: Supplenze temporanee del personale docente.
Si fa riferimento alle continue segnalazioni riguardanti la difficoltà
delle istituzioni scolastiche nell'assicurare la piena funzionalità delle
attività didattiche in caso di assenza temporanea del personale docente.
Al riguardo, nel confermare le indicazioni già fornite con la nota n.
14991 del 6 ottobre 2009, si ribadisce l'obbligo di provvedere alla
sostituzione di detto personale assente temporaneamente, prioritariamente con personale della scuola in soprannumero o con ore a disposizione o di contemporaneità non programmata in applicazione di quanto previsto dall'art. 28, commi 5 e 6, del CCNL/07 ed, in subordine, mediante l'attribuzione di ore eccedenti a personale in servizio e disponibile nella scuola fino ad un massimo di 6 ore settimanali oltre l'orario d'obbligo.
Ciò premesso, si ricorda che l’istituto delle ore eccedenti,
considerato l'ammontare limitato delle risorse disponibili, annualmente
definito e di celere esaurimento, ha natura emergenziale ed ha come
finalità lo specifico obiettivo di consentire la sostituzione immediata e
limitata nel tempo del docente assente, in attesa della nomina del
supplente temporaneo avente diritto.
Pertanto, nel rispetto della normativa e delle procedure richiamate nella
stessa nota, nel caso in cui le soluzioni indicate (sostituzione con
personale in esubero, con ore a disposizione, con attribuzione di ore
eccedenti nel limite delle risorse assegnate) non risultino praticabili o
sufficienti, i dirigenti scolastici, al fine di garantire ed assicurare il
prioritario obiettivo del diritto allo studio e della piena funzionalità
delle attività didattiche, possono provvedere alla nomina di personale
supplente in ogni ordine e grado di scuola anche nel caso di assenza del titolare per periodi inferiori a 5 giorni nella scuola primaria, come
previsto dall’art. 28, c. 5 del CCNL e a 15 giorni nella scuola
secondaria, fermo restando quanto previsto in merito alla procedura
semplificata per la nomina del supplente nella scuola dell’infanzia e
primaria per assenze fino a 10 giorni dall’art. 5, c. 6 e art. 7, c. 7
del vigente Regolamento delle supplenze.
Appare opportuno richiamare l'attenzione sull'opportunità di non
ricorrere alla sostituzione dei docenti assenti con personale in servizio
su posti di sostegno, salvo casi eccezionali non altrimenti risolvibili.
Si segnala infine che la spesa per la sostituzione del personale assente
non può essere coperta con le risorse del FIS, visti i vincoli specifici
di destinazione previsti dal contratto stesso nell'utilizzo di tali
risorse.
IL DIRETTORE GENERALE
f.to Luciano Chiappetta
a cura di Peppe Paino
Data notizia: 5/23/2013
dalla nostra Daniela Bruzzone
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