Pesca, il decreto per il rilancio del settore (1)

Pesca, il decreto per il rilancio del settore (1) Da Gurs n°54 lunedì 24 novembre 2008 LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI LEGGE 20 novembre 2008, n. 16. Misure urgenti per fronteggiare l'aumento dei carburanti nel settore della pesca nonché per il rilancio competitivo del settore. REGIONE SICILIANA L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA REGIONE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Monitoraggio della qualità delle acque e degli ambiti marini 1. L'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente comunica, con cadenza almeno semestrale, al Dipartimento della pesca dell'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca gli esiti delle campagne di monitoraggio per la qualità delle acque marine e degli ambienti litoranei allo scopo di conoscere lo stato di equilibrio degli ecosistemi marino-costieri. Art. 2. Fermo di emergenza temporaneo 1. Per fronteggiare la crisi riguardante il settore della pesca anche a seguito dei rialzi dei costi energetici e di produzione, è concesso, per impresa e per una durata di trenta giorni, l'arresto temporaneo delle attività di pesca per tutte le imbarcazioni, da effettuarsi entro il 31 dicembre 2008, con esclusione delle fattispecie previste dal decreto legge 3 luglio 2008, n. 114, i cui effetti sono stati fatti salvi dal comma 4 dell'articolo 1 della legge 2 agosto 2008, n. 129. Il periodo di interruzione dall'attività di pesca, certificato dalle Capitanerie di porto competenti per territorio, derivante dall'applicazione dell'articolo 81 del Regolamento CE n. 40 del 16 gennaio 2008, pubblicato nella G.U.U.E. n. 19 del 23 gennaio 2008, è conteggiato ai fini della quantificazione dei giorni di arresto temporaneo. 2. In conseguenza del fermo d'emergenza di cui al comma 1, l'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca è autorizzato a concedere alle imprese di pesca la compensazione economica di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b) e comma 2 del decreto del Ministro delle politiche agricole 18 luglio 2008. E', inoltre, autorizzata l'erogazione di un'indennità giornaliera, pari al minimo monetario garantito stabilito nel contratto nazionale di lavoro per il marinaio esercente la pesca costiera ravvicinata, a ciascun membro dell'equipaggio che risulti, in base al ruolino, imbarcato alla data di inizio dell'interruzione tecnica. 3. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2, nonché per gli oneri da corrispondere alle Capitanerie di porto ai sensi dell'articolo 180 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, è autorizzata per l'esercizio finanziario 2008 la spesa complessiva di 12.500 migliaia di euro da destinare: quanto a 5.600 migliaia di euro per gli interventi previsti dall'articolo 6, comma 1, lettera b) e comma 2, del decreto del Ministro delle politiche agricole 18 luglio 2008, quanto a 6.658 migliaia di euro alla corresponsione dell'indennità giornaliera ai componenti degli equipaggi; quanto a 242 migliaia di euro agli oneri da corrispondere alle Capitanerie di porto ai sensi dell'articolo 180 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32. Con successivo decreto dell'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca sono definiti i periodi di interruzione tecnica nonché le modalità di erogazione dei benefici, di cui ai commi 1 e 2. 4. L'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca è autorizzato a concedere sino al limite massimo di 1.000 migliaia di euro alle imprese di pesca siciliane tenute all'uso obbligatorio del sistema di localizzazione satellitare denominato "Blue-box", un contributo "una tantum" finalizzato alla parziale copertura delle spese di gestione del servizio e di manutenzione. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata per l'esercizio finanziario 2008 la spesa di 1.000 migliaia di euro. 5. L'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca è autorizzato a concedere un contributo alle imprese di pesca iscritte nei compartimenti marittimi siciliani, quale concorso per la copertura delle spese sostenute per il consumo di gasolio nel biennio 2007-2008, come si evince dal libretto consumo carburante. Per le finalità del presente comma è autorizzata la spesa di 100 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2009, il cui onere trova riscontro nel bilancio pluriennale 2008-2010 nelle disponibilità dell'U.P.B. 4.2.1.5.2, accantonamento 1002. 6. Con successivo decreto dell'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca sono definite le modalità di erogazione del contributo di cui ai commi 4 e 5. 7. Gli aiuti di cui ai commi 2, 4 e 5 sono concessi in regime di aiuti "de minimis" nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dal Regolamento CE n. 875/2007 della Commissione del 24 luglio 2007, pubblicato nella G.U.U.E. n. 193 del 25 luglio 2007. (segue)

, a cura di Peppe Paino

Data notizia: 11/25/2008

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