Riceviamo da Angelo Sidoti e pubblichiamo:
Leggendo alcuni approfondimenti sul tema della legge anticorruzione (Legge 190/2012), ho rilevato che la norma si applica viene estesa anche:
a) alle società partecipate dalle amministrazioni pubbliche e dalle loro controllate ai sensi dell'art.2359 c.c., limitatamente alla loro attività di pubblico interesse, disciplinata dal diritto nazionale o europeo
b) alle società e altri enti di diritto privato in controllo pubblico che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici.
Di fatto nel piano triennale del Comune di Lipari vengono richiamati i soggetti destinatari i quali dovranno attivarsi di conseguenza e adeguarsi nei tempi dettati dal piano stesso.
Per quanti riguarda gli obblighi di trasparenza (nel nostro comune argomento ancora da sviluppare) la vigilanza e' affidata:
1) al Responsabile della trasparenza, nel nostro caso il Segretario Generale
2) OIV organismo indipendente di valutazione che verifica la coerenza tra programma sulla trasparenza e piano di performance (da noi demandata principalmente ai dirigenti e con forme pressoché discutibili o migliorabili)
3) CIVIT quale attività nazionale anticorruzione
4) Corte dei Conti nel caso in cui la CIVIT lo ritenga opportuno a fronte della rilevazione di gravi inadempienze.
A tal proposito la mancata o incompleta applicazione delle informazioni richieste dalla legge costituisce una violazione degli standard qualitativi ed economici, anche agli effetti di una class action ed e' valutata sotto il profilo della responsabilità dirigenziale.
Pongo in evidenza tali aspetti solo per far comprendere ai soggetti che dovranno applicare tale norma che il tema "trasparenza" costituisce un obbligo e non una opzione.
Buon lavoro
a cura di Peppe Paino
Data notizia: 5/19/2013
dalla nostra Daniela Bruzzone
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