"Mirabito è incompatibile"

"Mirabito è incompatibile" Riceviamo dal vicesindaco Giulio China e pubblichiamo: AL PRESIDENTE CONSIGLIO COMUNALE LIPARI AL SINDACO DEL COMUNE LIPARI AL SEGRETARIO DIRIGENTE GENERALE DEL COMUNE LIPARI ALL’ASSESSORATO REGIONALE ENTI LOCALI PALERMO AL PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA BARCELLONA P.G. Il sottoscritto Giulio China, nato a Lipari il 17.12.1934, ed ivi residente in via Ausonia n° 18, nella qualità di cittadino; PREMESSO - che il Rag. Felice Mirabito in atto ricopre la carica di Consigliere Comunale del Comune di Lipari; - che lo stesso ricopre la carica di Revisore dei Conti della Società “Sviluppo Eolie s.r.l”., società controllata dal Comune di Lipari, quale socio di maggioranza. - che a parere del sottoscritto la carica di Consigliere Comunale risulta essere illegittima; DI DIRITTO: L’art. 10 della L.R. n° 24 giugno 1986 n° 31 è successive modificazioni, nel regolamentare il regime delle incompatibilità all’art. 10 così recita: 1) non può ricoprire la Carica di Consigliere Comunale…..l’Amministratore…..di Enti, Istituto o Azienda soggetti a vigilanza rispettivamente da parte del Comune o che..…riceve, in via continuativa, una sovvenzione in tutto o in parte facoltativa, quando la parte facoltativa superi nell’anno il 10% dell’entrate. 2)Colui che come titolare, amministratore, dipendente, con poteri di rappresentanza o di coordinamento ha parte, direttamente o indirettamente, in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni o appalti, rispettivamente, nell’interesse del Comune, ovvero in società o imprese volte al profitto di privati, sovvenzionati da detti enti in modo continuativo…..; 3)Il Consulente legale amministrativo o tecnico che presta opera in modo continuativo in favore delle imprese di cui ai nn° 1 e 2 del presente comma; PERTANTO Alla luce delle citate motivazioni lo scrivente invita le SS.LL. per quanto di competenza, a dichiarare il Consigliere del Comune di Lipari, Rag. Felice Mirabito, incompatibile con la carica ricoperta, ai sensi dell’art. 10 comma 1-2-3 della Legge Reg. 24 giugno 1986 n° 31 e di provvedere alla surroga con il primo dei non eletti nella medesima lista, ai sensi di legge. Distinti saluti Lipari 26.08.2010 Giulio China

, a cura di Peppe Paino

Data notizia: 8/26/2010

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