Parchi, attività tradizionali privilegiate

Riceviamo da Luigi Bertone e pubblichiamo: Gentile redazione, ho visto casualmente (sono lombardo) l'intervista da voi pubblicata al signor Giancarlo D'Aniello sul tema della funzione e dei limiti dei parchi in Italia. Avendo avuto qualche esperienza diretta nella gestione di aree protette (sono stato anche presidente di un parco) ho avuto, nella lettura, qualche trasalimento. Credo di poter dire che i parchi - tanto quelli italiani quanto quelli americani - di cui parla il signor D'Aniello non esistono. Solo chi non li conosce può descrivere i nostri come frutto dell'estremismo ambientalista e quelli americani 'aperti' alla partecipazione. Non la voglio fare lunga a raccontare di una lunga esperienza in cui c'è stato spazio anche per la discussione con i colleghi americani (e con le associazioni internazionali come l'UICN) per i quali addirittura i nostri non erano degni di chiamarsi parchi. Voglio solo riportare qui un dato di fatto incontestabile e che le persone che la pensano come D'Aniello si dimenticano sempre di citare: si tratta dell'articolo 7 della legge 394. Mi faccio - e faccio a voi e ai vostri lettori - questa domanda: se fosse vero ciò che dice D'Aniello, e cioè che le attività tradizionali non sono sopportate dai e nei parchi, che senso avrebbe un articolo di legge che non solo le favorisce, ma le privilegia se ricadono dentro i parchi? Grazie per l'attenzione. Luigi Bertone Ecco l'articolo. Art. 7 - Misure di incentivazione 1. Ai comuni ed alle province il cui territorio è compreso, in tutto o in parte, entro i confini di un parco nazionale, e a quelli il cui territorio è compreso, in tutto o in parte, entro i confini di un parco naturale regionale è, nell'ordine, attribuita priorità nella concessione di finanziamenti statali e regionali richiesti per la realizzazione, sul territorio compreso entro i confini del parco stesso, dei seguenti interventi, impianti ed opere previsti nel piano per il parco di cui, rispettivamente agli articoli 12 e 25: a) restauro dei centri storici ed edifici di particolare valore storico e culturale; b) recupero dei nuclei abitati rurali; c) opere igieniche ed idropotabili e di risanamento dell'acqua, dell'aria e del suolo; d) opere di conservazione e di restauro ambientale del territorio, ivi comprese le attività agricole e forestali; e) attività culturali nei campi di interesse del parco; f) agriturismo; g) attività sportive compatibili; h) strutture per la utilizzazione di fonti energetiche a basso impatto ambientale quali il metano e altri gas combustibili nonché interventi volti a favorire l'uso di energie rinnovabili. 2. Il medesimo ordine di priorità di cui al comma 1 è attribuito ai privati, singoli o associati, che intendano realizzare iniziative produttive o di servizio compatibili con le finalità istitutive del parco nazionale o naturale regionale.

, a cura di Peppe Paino

Data notizia: 11/15/2010

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