Continua decreto " Norme sull'afflusso e la circolazione dei veicoli sulle isole Eolie"
Art. 3 Sulle isole anzidette possono affluire gli autoveicoli che trasportano invalidi, purche' muniti dell'apposito contrassegno previsto dall'art. 381 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, rilasciato da una competente autorita'italiana o estera.
Art. 4 Al comune di Lipari e' consentito, per comprovate, urgenti e inderogabili necessita', di concedere ulteriori deroghe al divieto di accesso di cui al presente decreto.
Art. 5 Sanzioni - Chiunque viola i divieti al presente decreto e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 398 a € 1.596 cosi' come previsto dal comma 2 dell'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, con gli aggiornamenti di cui al decreto del Ministro della Giustizia in data 22 dicembre 2010.
Art. 6 Il Prefetto di Messina e' incaricato della esecuzione e della assidua e sistematica sorveglianza sul rispetto dei divieti stabiliti con il presente decreto, per tutto il periodo considerato.
Roma, 23 maggio 2011
Il Ministro: Matteoli
Registrato alla Corte dei conti il 9 giugno 2011 Ufficio di controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 9, foglio n. 393
, a cura di Peppe Paino
Data notizia: 6/17/2011
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