Fidejussione per Siremar, interviene anche D'Alia

Fidejussione per Siremar, interviene anche D'Alia Interrogazione del senatore Giampiero D'Alia al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri per le politiche europee, dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze - Premesso che: con decreto del Ministero dello sviluppo economico del 17 settembre 2010, la Siremar è stata ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria di cui all'art. 3, comma 3, del decreto-legge n. 347 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 39 del 2004; con avviso pubblicato su vari organi di stampa, il commissario straordinario della procedura invitava chiunque fosse in grado di garantire la continuità del servizio pubblico di trasporto marittimo e a presentare manifestazioni di interesse per l'acquisto del ramo di azienda di Siremar preposto all'erogazione in regime convenzionale del servizio di collegamento con le isole, di cui alla legge 20 dicembre 1974, n. 684; in tale invito si precisava che l'obiettivo della procedura promossa era la dismissione, mediante trattativa privata, ai sensi dell'art. 4, comma 4-quater, del citato decreto-legge n. 347 del 2003, del complesso aziendale della Siremar preposto all'erogazione del servizio di collegamento con le isole, di cui al suddetto regime convenzionale, al fine di proseguire e concludere il processo di liberalizzazione del settore di cabotaggio marittimo da realizzarsi mediante privatizzazione; il 23 maggio 2011, termine indicato dalla procedura, presentavano offerta: la società Navigazione siciliana SpA, con sede a Trapani, costituita tra Ustica Lines SpA, con sede a Trapani, e Caronte & Tourist SpA, con sede a Messina, e la Compagnia delle isole SpA, con sede a Palermo, presso l'Assessorato regionale all'economia, costituita da Mediterranea holding di savigazione SpA, anche essa con sede a Palermo presso il medesimo assessorato, Davimar Eolia navigazione Srl, con sede a Milazzo, Navigazione generale italiana SpA, con sede a Messina, Lauro.it SpA, con sede ad Ischia (Napoli), Isolemar Srl, con sede a Napoli; successivamente alla presentazione dell'offerta, entrava a far parte di tale compagnia societaria anche la Sicilia occidentale marittima Srl, con socio unico, con sede a Trapani; nell'ambito del procedimento, succintamente descritto, la Regione Siciliana ha assunto iniziative che appare opportuno segnalare all'attenzione dei Ministri in indirizzo; in primo luogo, la Mediterranea holding di navigazione SpA costituita in data 17 febbraio 2010 è oggi dotata di un capitale sociale così ripartito tra i singoli soci: la Regione Siciliana detiene il 53,94 per cento del capitale sociale, la Lauro.it SpA il 27,70 per cento, Isolemar Srl l'11,80 per cento, Acies Srl il 6,56 per cento; la Mediterranea holding di navigazione SpA detiene, a sua volta, il 66 per cento del capitale sociale della Compagnia delle isole SpA, che, come sopra indicato, ha presentato offerta di acquisizione del ramo di azienda Siremar; ne deriva che la Regione Siciliana è il socio maggioritario della società (Mediterranea holding di navigazione SpA) che, a sua volta, possiede la maggioranza del capitale sociale della società (Compagnia delle isole SpA) che si è proposta l'acquisto del ramo di azienda; in aggiunta, come si evince da organi di stampa e da atti di sindacato ispettivo indirizzati alla Presidenza della Regione Siciliana e all'Assessore all'economia da alcuni componenti l'Assemblea regionale siciliana, pare che, nell'ambito dell'offerta di acquisto presentata dalla Compagnia delle isole SpA, UniCredit abbia manifestato disponibilità a garantire i pagamenti dilazionati ivi previsti in ragione di una promessa di controgaranzia in suo favore formulata direttamente dalla Regione Siciliana sotto forma di lettera di patronage; ne deriva, pertanto, che la Regione ha assunto nella vicenda della privatizzazione della Siremar un ruolo primario ed essenziale, divenendone nei fatti la principale protagonista, e ciò tanto per l'entità dell'apporto economico operato quanto per gli impegni assunti al fine di garantire il pagamento del prezzo di acquisto offerto; quanto precede suscita una perplessità di fondo: nel caso di specie la privatizzazione di un'impresa pubblica viene realizzata grazie all'apporto economico decisivo di una pubblica amministrazione, in evidente contraddizione rispetto alle manovre di finanza pubblica dirette alla dismissione delle partecipazioni societarie pubbliche; ciò va valutato anche alla luce della complessiva operazione di dismissione delle società regionali, originariamente ricondotte sotto il controllo della società Tirrenia di navigazione SpA, adibite al trasporto marittimo locale; in primo luogo, infatti, occorre ricordare che, con decreto-legge n. 135 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 166 del 2009, veniva trasferito il 100 per cento del capitale sociale di tali società alle rispettive Regioni di appartenenza territoriale affinché provvedessero alla successiva privatizzazione attraverso procedure di gara aperte, con la sola esclusione della Siremar, in ragione del diniego espresso dalla Regione Siciliana; in secondo luogo, suscita perplessità il fatto che per la costituzione della Mediterranea holding SpA l'individuazione dei soci privati risulti essere avvenuta con procedura conclusasi in appena quattro giorni, previa la pubblicazione di un avviso per manifestazione di interesse a prendere parte alla suddetta società pubblicato in data 11 febbraio 2011 nel sito Internet dell'Assessorato regionale all'economia e sui quotidiani "Giornale di Sicilia" e "Il Sole-24 ore", di cui è dato conto nelle deliberazioni della Giunta regionale n. 39 del 9 febbraio 2010 e n. 48 del 15 febbraio 2010; a tal riguardo, si deve ricordare che la lettera b) del comma 2 dell'articolo 23-bis del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, prevedeva invece espressamente che il conferimento della gestione dei servizi pubblici locali potesse avvenire a favore di società a partecipazione mista pubblica e privata «a condizione che la selezione del socio avvenga mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi di cui alla lettera a)ovvero economicità, efficacia, imparzialità, trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento e proporzionalità, le quali abbiano ad oggetto, allo stesso tempo, la qualità di socio e l'attribuzione di specifici compiti operativi connessi alla gestione del servizio e che al socio sia attribuita una partecipazione non inferiore al 40 per cento»; non sembra che tali principi siano stati rispettati nel caso di specie; segue

a cura di Peppe Paino

Data notizia: 10/21/2011

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