Riceviamo da Bartolo Pavone e pubblichiamo:
Carissimi cittadini,
premesso che la materia della sicurezza nella scuola è talmente
delicata, complessa, che spesso genitori, studenti e personale scolastico non sanno realmente da che parte cominciare per far valere i propri diritti, a seguito di alcuni episodi successi e sapendo che mi occupo di sindacato a livello regionale, mi hanno posto questa domanda: Quando una scuola può considerarsi sicura? Una domanda molto interessante e precisa.
Ecco la mia risposta: ” Una scuola può considerarsi sicura quando
rispetta un insieme di requisiti strutturali, impiantistici e ambientali;
quando al suo interno sono applicate e controllate un insieme di regole e quando è presente un coordinamento di soggetti che, a vario titolo, s’impegnano a garantire le migliori condizioni di lavoro sotto il profilo della sicurezza”. “In più, una scuola è sicura quando tutti i soggetti che in essa lavorano e vivono conoscono e adottano i comportamenti più idonei per la sicurezza di tutti. Il decreto 626 del
1994 è stato sottoposto a successive modifiche. L’ultima, ora in
vigore, è il Decreto legislativo n. 81 del 2008, noto anche come Testo unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Il Dlgs 81/2008 è stato poi integrato dal D.lgs. n. 106 del 3 agosto 2009. Gli obblighi fondamentali del decreto 81/08 sono racchiusi
nell’art.quindici: una scuola sicura dovrebbe, in estrema sintesi,
valutare i rischi, eliminarli o almeno ridurli, programmare la
prevenzione, fare informazione e formazione adeguate, individuare le
misure di emergenza, provvedere alla regolare manutenzione di ambienti,attrezzature e impianti”. ”Gli interventi di manutenzione
straordinaria e ordinaria in materia di edilizia scolastica spettano
all’ente locale, proprietario degli immobili (l’art. tre della Legge
11 gennaio 1996 n. 23). Il Dirigente scolastico ha invece l’obbligo
(D.lgs. 81/2008) di richiedere gli interventi necessari all’Ente locale
competente. Per le scuole dell’infanzia (dette anche più comunemente scuola materna) e per le primarie (o scuole elementari) e secondarie di primo grado (la precedente denominazione era scuola media), l’ente locale competente è il Comune; per le scuole secondarie di secondo grado
(o scuole superiori) e per gli Istituti artistici, l’ente competente è
la Provincia. I Comuni e le province hanno l’obbligo di occuparsi della
manutenzione ordinaria degli edifici scolastici, di fare i lavori edilizi
di una certa importanza, gli interventi strutturali e gli adeguamenti
degli impianti elettrici, termici, ecc, e di rilasciare le certificazioni
d’idoneità, agibilità e conformità”. Cordiali saluti. Dirigente
sindacale regionale Anief . (Ins. Bartolo Pavone.)
a cura di Peppe Paino
Data notizia: 10/25/2012
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