Lopes chiede chiarimenti sulla Tarsu (2)

Lopes chiede chiarimenti sulla Tarsu (2) segue Il termine usato , quindi, chiarisce il motivo della tassa ; è come dire “l’assicurazione della macchina si paga solo se si usa” . Diverso è dire : “il bollo sulla macchina si paga anche quando la si detiene e non si usa. Quindi è cosa ben diversa dire usare da occupare o detenere. In gergo matematico si potrebbe dire : occupare o detenere un immobile è condizione necessaria ma non sufficiente a produrre rifiuti. L’art. 5 dice che la tassa è dovuta da coloro ………………………………..che usano in comune i locali………………………. L’art. 6 è ancora più chiaro , perché stabilisce un principio temporale quando parla di inizio e cessazione dell’occupazione o detenzione. Al terzo comma stabilisce che :La cessazione , nel corso dell’anno, dell’occupazione o detenzione dei locali da diritto all’abbuono della tassa a decorrere ecc……………………… Il quarto comma addirittura sancisce il principio che in mancanza di presentazione della denuncia nel corso dell’anno di cessazione , la tassa non è dovuta per le annualità successive se l’utente dimostra di non aver continuato l’occupazione o la detenzione dei locali…………………….. In entrambi i commi figurano insieme le diciture “ Occupare o detenere “ che, pur esprimendo due concetti simili, si vogliono arbitrariamente assimilare ad un unico concetto impositivo . Questa forzatura mette in crisi l’art. 5 ,che formalizza il concetto per cui la tassa è dovuta all’uso e , quindi, alla occupazione e non alla detenzione del bene. Caso che si concretizza nei locali dati in affitto ,dove occupare e detenere si completano,ma differiscono quando si detiene un bene che non si occupa . Questo significa che solo la presenza fisica di persone e , quindi, l’uso conseguente dell’immobile determina il pagamento della tassa per sopravvenuta formazione di rifiuti. L’art. 8, al secondo comma, stabilisce che la tassa è determinata in funzione delle quantità e qualità media di rifiuti producibili nei locali a seconda dell’uso o della destinazione. L’art. 11 è lapidario ,dice che :Non sono soggetti alla tassa i locali o le aree che non possono produrre rifiuti per la loro natura……………………….o perché risultano in obbiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell’anno ………………… Ed aggiunge , a scanso di equivoci , al comma b) quali sono i locali : a) Unità immobiliari prive di mobili e/o suppellettili e/o di utenze (acqua-luce-gas ). In chiaro : non sono soggette alla tassa le unità quando sono prive di mobili oppure di suppellettili,oppure di utenze quali acqua – luc e gas Ma perché tutto questo , perché le unità in simili condizioni non sono abitabili e quindi non possono essere usati . Ecco perché l’uso è l’elemento guida alla tassa e non i mobili o le suppellettili. Non mi dilungo in ulteriori commenti ritenendo più che sufficiente l’esposizione su menzionata. In estrema sintesi tutto ciò che ho esposto , l’ho fatto per instaurare un confronto sulle modalità di applicazione della tassa secondo le mie valutazioni e quelle fino ad oggi sostenute ed applicate dall’Amministrazione . La stessa cosa la rivolgo ai lettori e, particolarmente , agli avvocati ed ai commercialisti , anch’essi in prima fila nell’interpretazione ed applicazione della tassa , affinché contribuiscano a far conoscere il loro pensiero di contribuenti e di tecnici . Un confronto aperto renderà possibile una più esaustiva comprensione e più corretta interpretazione. In attesa di un cordiale riscontro , con o senza condivisione, da parte del Sig. Sindaco, degli Uffici Comunali preposti e dei cittadini che desiderano far conoscere la propria opinione , porgo riverenti ossequi. Lipari,li 04/03/201 Felice Lopes

a cura di Peppe Paino

Data notizia: 3/4/2013

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