Trasporti, la mozione unitaria (2)

Trasporti, la mozione unitaria (2) (segue) -Che, in ogni caso, secondo la giurisprudenza comunitaria, per aver diritto alla compensazione, gli obblighi di servizio pubblico devono essere fissati in anticipo e con precisione dalle autorità pubbliche senza lasciare all’impresa incaricata del servizio la libertà di determinare il numero delle frequenze da operare ovvero di decidere autonomamente se le convenga o no prestare tale servizio in funzione del mercato. Ritenuto Che in virtù del vigente quadro normativo : a)i servizi di collegamento marittimo con le isole minori “debbono assicurare il soddisfacimento delle esigenze connesse con lo sviluppo economico e sociale delle aree interessate,………….” ( comma 1 dell’art. 8 della legge n° 684/74); b)“ il numero delle linee, la periodicità dei collegamenti ed il tipo di naviglio debbono essere adeguati a soddisfare le esigenze di mobilità dei cittadini, contribuendo a promuovere lo sviluppo socio – economico di ciascuna isola” (art. 3 Legge 169/75); c)Che le modifiche delle convenzioni vigenti sono ammesse solo quando “per esigenze economiche e sociali si ravvisi la necessità di migliorare il servizio” (art. 4 legge 169/75). Visto -la natura delle isole della regione Sicilia, tutte abitate per l’intero anno, collocate in zone decentrate del Paese che da qualche tempo hanno avviato un processo di sviluppo eco-sostenibile caratterizzato, da un turismo ancora fortemente concentrato nella stagione estiva; -che non esistono le condizioni per garantire un’attività di cabotaggio di natura privatistica, ma rimane necessario, almeno per un sufficiente numero d’anni, un sostegno pubblico a questo servizio decisivo sia per la qualità della vita dei cittadini sia per lo stesso sviluppo economico. CHIEDONO -il rispetto del principio della continuità territoriale e la domanda di mobilità dei cittadini delle isole minori siciliane che garantisce il soddisfacimento dei bisogni primari del cittadino (salute, istruzione, sicurezza, giustizia, lavoro), nonché l’uguaglianza sostanziale di cui all’art. 3 della Costituzione e trattato di Amsterdam; -il rinnovo della convenzione con la società Siremar sino al 31/12/2012 cosi come previsto nel comma 998 dell’art. 1 della legge n°296 del 27/12/2006, con una razionalizzazione dei costi e degli itinerari, che preveda dei servizi adeguati ad assicurare il soddisfacimento delle esigenze connesse alla mobilità e allo sviluppo economico e sociale delle comunità isolane (comma 1 dell’art. 8 della legge n° 684/74) attraverso una necessaria fase di concertazione con le stesse ; -l’apertura di un tavolo di concertazione tra il le Amministrazioni centrali, regionali e locali che possa valutare i servizi oggetto di convenzione; -l’aumento della spesa prevista nel comma 998 dell’art. n°1 della Legge n°296/2006 per il sostegno della convenzione, assolutamente non idonea a garantire le stesse; -considerata la mancata richiesta da parte della Regione siciliana per la cessione gratuita della Siremar, il blocco del processo di privatizzazione delle stessa attraverso lo scorporo dalla privatizzazione della Tirrenia, in quanto in contrasto con quanto stabilito dal 4° comma dell’art. 57 del DL n° 112/2008 che cita “ in deroga agli articoli 10, 17 e 18 del decreto legislativo n° 422 del 1997 e sussistendo comprovate esigenze economiche sociali, ambientali, anche al fine di assicurare il rispetto del principio della continuità territoriale e la domanda di mobilità dei cittadini, le Regioni possono affidare, l’esercizio di servizi di cabotaggio a società di capitale da esse interamente partecipate secondo le modalità stabilite dal diritto comunitario” con l’avvio presso l’Unione Europea del processo di deroga alla privatizzazione; -che per la Siremar si preveda una compagine sociale costituita dallo Stato, dalla Regione e dai Comuni isolani interessati ; -che la nuova Siremar sia dotata di un adeguato sostegno finanziario a carico dello Stato e delle Regione in base al principio che le ragioni di economia relativa alla spesa pubblica non possono valere nel caso di servizi cosi essenziali senza che nessuno intervenga in sostituzione -il blocco della dismissione del naviglio, in atto avviato dalla Siremar, che sta comportando disagio notevole alle popolazioni delle isole minori della Sicilia; -il mantenimento degli attuali livelli occupazionali; -di considerare la tratta Eolie-Napoli come trasporto pubblico locale al pari dei collegamenti con Milazzo. -che la Regione Siciliana, nella questione dei trasporti marittimi assuma un ruolo attivo dichiarando immediatamente la propria disponibilità ad entrare nella proprietà e nella gestione della nuova Siremar a fianco dello Stato e delle altre amministrazioni isolane interessate, stanziando a tal fine le risorse adeguate. Convinti che prevarranno le ragioni della giustizia e del buon senso ci appelliamo al Parlamento, al Governo, alla Comunità Europea e alla Regione Siciliana perché mettano in atto tutto quanto di loro competenza per soddisfare le suddette legittime richieste al fine di garantire alle popolazioni isolane quanto sancito dalla Nostra Costituzione. Lipari, 17/11/2008

, a cura di Peppe Paino

Data notizia: 11/17/2008

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