Difensore Civico, ricorso dell'opposizione (4)

Difensore Civico, ricorso dell'opposizione (4) Dal verbale infradescritto, risulta evidente la giustezza dei rilievi dei Consiglieri Giacomo Biviano e Adolfo Sabatini, in quanto non è stata assolutamente dichiarata esecutiva, la revoca in autotutela della deliberazione n°14/09, poiché, effettuato all’uopo la votazione su tale argomento, il Consiglio Comunale ha eletto difensore civico Mariano Bruno.In tal senso, la dichiarazione della deliberazione immediatamente esecutiva, successiva all’elezione del difensore civico, RENDE ESECUTIVA ESCLUSIVAMENTE TALE ULTIMA DELIBERAZIONE E NON ANCHE LA PRECEDENTE. Tale verbale, siccome risaputo non può essere modificato e fa fede sino a querela di falso.Tale fatto, comporta di per sé l’inesistenza giuridica della deliberazione n°31 del 26/02/2009 , dichiarata erroneamente esecutiva nelle sedute del 08 e 15 Marzo 2009 ed affissa all’albo solo in data 23/03/2009.La semplice nullità o annullabilità della delibera n°31/09 non esclude la configurabilità del delitto di falso ideologico in atto pubblico. II – violazione e falsa applicazione dell’at. 60 dello statuto del Comune di Lipari e della circolare dell’assessorato EE LL della Regione Sicilia n. 3 del 20/02/1997. eccesso di potere – difetto assoluto di motivazione – sviamento di potere – illogicità e contraddittorietà manifesta. A)Per rendersi immediatamente conto della assoluta illegittimità dei provvedimenti adottati dal Consiglio Comunale è appena il caso di dare una letture all’art. 60 dello statuto comunale nelle sue varie parti, così come approvato con deliberazione consiliare pubblicata sulla GURS n. 2 del 18/09/1993 n. 44 (supplemento) il quale espressamente recita : “il difensore civico è eletto a suffragio universale fra i cittadini residenti nel Comune. Le candidature dovranno essere presentate da almeno 130 elettori del Comune, le cui firme dovranno essere autenticate nei modi di legge. Viene eletto difensore civico, il candidato che otterrà il maggior numero di voti validi. La consultazione non è valida se non vi ha preso parte almeno la metà più uno degli elettori, Il difensore civico dura in carica per un periodo di anni quattro, esercitando le funzioni sino all’insediamento del successore. Il difensore civico non può essere rieletto. Il difensore civico è eletto fra i cittadini laureati in giurisprudenza, scienze politiche, economia e commercio, sociologia, che diano ampia garanzia di probità competenza ed esperienza giuridico amministrativa”.Orbene l’avvocato Emanuele Carnevale è residente nel Comune di Lipari, è laureato in giurisprudenza, ed è una persona competente, vantando un’ampia esperienza giuridico amministrativa ed infatti lo stesso ha ottenuto con la deliberazione n. 14/09 la nomina per voto unanime, di tutto il Consiglio Comunale.Prevede ancora, lo statuto comunale che “ Non possono essere nominati difensori civici: A) coloro che si trovano in condizioni di ineleggibilità alla carica di Consigliere Comunale B) I parlamentari nazionali e Regionali, i Consiglieri Provinciali, Comunali e circoscrizionali nonchè i componenti del CO. RE.CO.; C) gli amministratori e dipendenti degli enti , Istituti ed aziende pubbliche o a partecipazione pubblica dell’Ordinamento Comunale, nonché gli Enti, istituti, Aziende o imprese che abbiano rapporti contrattuali con il Comune, o che comunque ricevono da esso a qualsiasi titolo sovvenzioni o contributi; D) coloro chè per ragioni della loro attività autonomo o subordinato, professionale o commerciale, hanno rapporti continuativi con il Comune; E) Coloro che sono stati amministratori nel precedente quadriennio”.Le superiori cause di “ineleggibilità” in quanto tali vanno valutate all’atto della presentazione della domanda a partecipare alla selezione de quo o, comunque, all’atto della votazione. Infatti se valutate dopo la votazione le stesse cause di ineleggibilità, non sarebbero più tali ma diventerebbero se mai causa di decadenza.Orbene, Avv. Carnevale non si trova in condizione di ineleggibilità alla carica di Consigliere Comunale, non è parlamentare nazionali e regionali, né consigliere Provinciale o comunale, o circoscrizionale né componente del CO.RE.CO. Al riguardo, non potendosi più parlare di cause di ineleggibilità il Consiglio Comunale ove avesse scoperto in seguito di una delle dette cause avrebbe dovuto azionare il procedimento per la decadenza.Recita, infatti, ancora l’art. 60 dello statuto comunale “….il difensore civico, decade per le stesse cause per le quali si perde la qualità di Consigliere o per sopravvivenza di una delle cause di ineleggibilità indicate nel precedente comma. La decadenza è pronunciata dal Consiglio Comunale su proposta di uno dei Consiglieri …”.Nella fattispecie in esame, nessuna causa di ineleggibilità si è presentata a seguito della elezione ed il Consiglio Comunale non si è pronunciato azionando un regolare procedimento di decadenza, ma accompagnando motivazioni vaghe ed errate ha deciso di revocare in autotutela la precedente deliberazione di nomina.Inoltre, ove il Consiglio Comunale avesse riscontrato gravi violazioni di legge a seguito della nomina, comunque non poteva procedere alla revoca in autotutela ma semmai avrebbe dovuto procedere alla rimozione del nominato difensore civico. Prevede, infatti, l’art. 60 che “…il difensore civico può essere rimosso solo per gravi violazioni di legge o documentata inefficienza. Il procedimento di rimozione deve essere avviato mediante la presentazione di una mozione da parte di almeno 600 cittadini elettori o 1/3 dei Consiglieri Comunali, sulla mozione di pronuncia il consiglio a maggioranza dei 2/3 dei suoi componenti, delibera la decadenza e indica l’elezione del nuovo difensore civico da tenersi entro 60 giorni ….”.Nel caso di specie nessun procedimento di rimozione è stato mai attivato dal Consiglio Comunale, non esistendo per altro nessuna grave violazione di legge o documentata inefficienza.La cosa più singolare, tuttavia, è il procedimento azionato dal Consiglio Comunale, il quale SENZA NESSUN MOTIVO VALIDO ha adottato un procedimento di revoca in autotutela SENZA DARE ALCUNA COMUNICAZIONE AL DIRETTO INTERESSATO CHE LO HA SCOPERTO DAI MEZZI DI STAMPA. B) E’ adesso opportuno osservare le ragioni e le modalità con le quali il Consiglio Comunale ha adottato il provvedimento di revoca.Innanzitutto, del tutto inspiegabilmente il Sindaco e non il Presidente del Consiglio ritiene di dover contestare l’elezione del difensore civico richiedendone addirittura un parere di legittimità all’avvocatura comunale.Con riferimento alla presunta nullità della votazione del 06/02/2009 per la mancanza di una maggioranza qualificata, è appena il caso di ricordare che la recente modifica in tal senso dell’art. 60 dello statuto comunale non è stata mai pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Sicilia e ciò in contrasto con quanto disposto dalla legge che prevede la pubblicazione di ogni modifica apportata dallo statuto in riferimento anche a quanto disposto dalla Circolare dell’Assessorato EE.LL della Regione Sicilia n. 3 del 20/02/1997.La anzidetta circolare prevede espressamente che con quanto richiesto per la raccolta degli statuti da parte del Ministero dell’Interno, necessita inviare all’assessorato EE.LL della Regione Sicilia “lo statuto, tutte le delibere relative alla sua adozione, i provvedimenti di controllo afferenti, a parte, ove concretino annullamenti parziali”.

, a cura di Peppe Paino

Data notizia: 3/31/2009

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