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IV - Violazione e falsa applicazione della legge regionale n.10/1991 e dell’art. 3,7,8,10 e ss. Della L.n.241/1990 e art. 34 dello Statuto Comunale. Eccesso di potere. Difetto assoluto di motivazione. Sviamento di potere.I provvedimenti impugnati sono, innanzitutto, illegittimi per la omessa comunicazione dell’avvio del procedimento all’avvocato Carnevale e per palese difetto di motivazione.
A) Come è noto, le disposizioni sopra in epigrafe impongono alla Amministrazione l’obbligo di comunicare ai soggetti interessati l’avvio dei procedimenti amministrativi che li riguardano, ivi indicando lo stato del procedimento e gli atti adottati al fine di permettere agli interessati di prendere le proprie determinazioni a tutela dei propri diritti. Il suddetto principio lo ritroviamo anche agli artt. 34, 35, e36 dello stesso Statuto Comunale del Comune di Lipari. La giurisprudenza ha, peraltro, avuto modo di chiarire che “ La preventiva comunicazione di avvio del procedimento prevista dall’art. 7,L. 07/08/1990, n. 241, rappresenta un principio generale dell’agire amministrativo, soprattutto quando si tratta di casi di autotutela a mezzo di revoca o annullamento di precedenti atti amministrativi favorevoli; pertanto, è necessaria la preventiva comunicazione dell’avvio di un procedimento volto all’adozione di un provvedimento di revoca di un atto ampliativi della sfera giuridica del destinatario, dovendo quest’ultimo essere posto in grado di interloquire sulla (presunta) mancanza dei presupposti a fondamento della revoca” (cfr., T.A.R. Lombardia Milano, sez. III, 10 giugno 2008, n. 1961; T.A.R. Puglia Lecce, sez. I 05 giugno 2008, n. 1653; T.A.R. Liguria Genova, sez. II, 02 Marzo 2007, 377).
In particolare è indiscutibile che “ In tema di adozione di atti amministrativi, il potere di sospensione è immanente al potere di autotutela e ne condivide i limiti, con particolare riguardo all’obbligo di motivazione, alla presenza di concrete ragioni di pubblico interesse non riducibili alla mera esigenza di ripristino della legalità, alla valutazione dell’affidamento delle parti private destinatarie del provvedimento oggetto di riesame, al rispetto delle regole del contraddittorio procedimentale, ivi compreso l’avviso di avvio del procedimento di rito, all’adeguata istruttoria, nonché la p.a., nelle more della revoca o annullamento, deve dare conto all’assoluta necessità di sospendere l’esecutività dell’atto ritirando e, in ogni caso, stabilire tempi certi per la conclusione del procedimento” (cfr., T.A.R Abruzzo L’Aquila, 16 Luglio 2008, n. 915) ed ancora “in tutti i casi in cui l’amministrazione intende emanare un atto di secondo grado (annullamento, revoca, decadenza) incidente su posizioni giuridiche originate da un precedente atto, è necessario l’avviso di avvio del procedimento, sempre che, non sussistano ragioni di urgenza, da esplicitare adeguatamente nella motivazione del provvedimento, ovvero quando all’interessato sia stato comunque consentito di evidenziare i fatti e gli argomenti a suo favore. In assenza di ragioni di particolare urgenza o di tutela degli interessi dell’Amministrazione, è quindi illegittimo il provvedimento di revoca emesso senza il previo avviso agli interessati di avvio del procedimento; ciò in quanto tale comunicazione è necessaria per i provvedimenti di autotutela, anche per consentire una ponderata valutazione dell’interesse pubblico concreto ed attuale alla rimozione dell’atto” (cfr. T.A.R. Lazio Roma sez. II 09/10/2006 n. 10123).
Nella fattispecie in esame, il Comune di Lipari, non ha dato alcuna comunicazione all’avvocato Carnevale, circa le sue intenzioni di revocare il precedente provvedimento di nomina di difensore civico, estromettendo, quindi, lo stesso dal procedimento Amministrativo, ed impedendogli la partecipazione allo stesso.
Al riguardo, si precisa che la deliberazione n.14 del 06/02/2009 è stata pubblicata il 13/02/2009 ed è regolarmente diventata esecutiva ai sensi dell’art. 134 D. l.g.s. n. 267/2000 il 24/02/2009 e, per tanto l’Avv. Carnevale dal 24/02/2009 vanta una posizione di diritto che gli conferisce interesse ad agire contro ogni atto lesivo della sua posizione, rendendolo, conseguentemente contraddittore necessario nel procedimento di revoca.
B) La violazione del procedimento amministrativo, non riveste solo carattere formale ma anche sostanziale. Il consiglio comunale, infatti con l’atto di revoca della sua precedente deliberazione non dà una chiara e puntuale motivazione circa le ragioni di pubblico interesse che legittimano tale decisione, limitandosi ad affermazioni generali ed astratte, prive di ogni fondamento logico- giuridico.
La giurisprudenza, al riguardo, ha avuto modo di chiarire, che: “ nell’ipotesi in cui vengano incise situazioni giuridiche costituitesi e consolidatesi sulla base di precedenti atti adottati dall’Amministrazione, il provvedimento di autotutela deve essere non solo adeguatamente motivato, ma deve anche evidenziare l’esistenza di un pubblico interesse attuale e specifico alla sua adozione” (cfr. T.A.R. Sardegna Cagliari 31/01/2000 n. 81).
Il suddetto obbligo di motivazione non sembra essere stato osservato dal Comune di Lipari, con l’inevitabile conseguente illegittimità del provvedimento di revoca adottato. Per questi motivi i provvedimenti avversati si appalesano illegittimi e meritano di essere annullati.
PREMESSO ALTRESI’
Che, nella seduta del 15/03/2009, i Consiglieri Comunali Giacomo Biviano, Adolfo Sabati e Francesco Megna, hanno eccepito la non immediata esecutività della deliberazione n°31 del 26/02/2009, senza che ciò venisse accolto dall’Ufficio di Presidenza del Consiglio Comunale di Lipari;
Che, nel merito, il Geom. Adolfo Sabatini, citando all’uopo e dettando a verbale una sent. del TAR Piemonte, senza che il rilievo fosse minimamente considerato dall’Ufficio di Presidenza del Consiglio Comunale di Lipari;
Che, effettuata la votazione nel merito, in particolare, il Consigliere Megna, ha eccepito che per la declaratoria di immediata esecutività della deliberazione, adottata per l’elezione a difensore civico, dell’avv. Francesco Rizzo, occorreva ed era indispensabile il parer di legittimità in ordine all’urgenza dell’atto, dato dal Segretario dell’Ente, inspiegabilmente assente alla seduta del 15/03/2009;
TUTTO CIO’ PREMESSO E CONSIDERATO
I Consiglieri Comunali, sottoscritti chiedono che l’Onle. Assessorato EE.LL. della Regione Sicilia, dispongano, un accertamento ispettivo di quanto lamentato in ricorso, sussistendo evidenti violazioni di legge al fine dell’annullamento dei provvedimenti avversati.
Biviano Giacomo
Centorrino Rosario
D’Alia Nunziata
Fonti Gesuele
Lo Cascio Pietro
Lauria Bartolo
Paino Mario
Sabatini Adolfo
, a cura di Peppe Paino
Data notizia: 3/31/2009
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