Piano Casa, il testo esitato all'Ars (3)

Gazzetta del Sud Concludiamo la pubblicazione del testo esitato in Commissione all'Ars sul Piano casa: Art. 10 - Misure compensative per favorire la realizzazione di aree a verde pubblico e parcheggi 1. In tutte le aree di proprietà privata, per le quali lo strumento urbanistico vigente preveda la destinazione di verde pubblico, sia di quartiere che territoriale, ed anche nelle zone agricole purché ricadenti all'interno della perimetrazione dei centri urbani, è consentita la realizzazione, da parte dei privati, di uno o più piani interrati di proprietà privata, destinati esclusivamente a parcheggio, a condizione che venga realizzato in superficie il verde pubblico da cedere gratuitamente al comune. 2. Gli interventi di cui al comma 1 possono essere attuati anche parzialmente, per singoli lotti. 3. Quanto previsto dal presente articolo si attua con le seguenti condizioni e modalità: a) l'altezza di interpiano non sia superiore a metri 3,5 e tutti i piani siano interrati su tutti i fronti, con la sola esclusione delle rampe di accesso e di eventuali scale ed impianti di servizio e/o di emergenza; b) la realizzazione del manufatto interrato sia tale da consentire che le soprastanti opere a verde siano eseguite secondo uno specifico progetto del verde che preveda la piantumazione di alberi di alto fusto; c) antecedentemente al rilascio della concessione edilizia sia stipulato l'atto pubblico di obbligo alla cessione gratuita dell'area a verde, di vincolo permanente alla destinazione a parcheggio nonché l'obbligo a realizzare le opere a verde come da progetto. L'atto d'obbligo e la relativa trascrizione costituiscono parte integrante della concessione edilizia; d) la mancata realizzazione delle opere a verde entro sei mesi dalla ultimazione dei parcheggi determina l'annullamento della concessione edilizia. Il medesimo effetto consegue alla mancata formalizzazione della cessione delle opere a verde entro tre mesi dalla realizzazione delle opere stesse. E' in ogni caso vietato l'utilizzo dei parcheggi prima della avvenuta cessione delle aree a verde. 4. Per le opere di cui al presente articolo non si applica la procedura di cui all'articolo 2 della legge regionale 31 maggio 1994, n. 17. 5. Il rilascio della concessione edilizia per le opere di cui al presente articolo è a titolo gratuito. Art. 11 - Norme in materia di rendimento energetico degli edifici 1. Al fine di assicurare il rendimento energetico degli edifici, per le nuove costruzioni trovano applicazione le disposizioni del protocollo ITACA 2009 e successive modifiche e integrazioni. 2. La Regione, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, richiede, ai sensi del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, la registrazione di un marchio di qualità ambientale ed energetica per gli edifici realizzati con i criteri di cui alla presente legge, da esporre con apposita targa all'esterno dell'edificio, sia pubblico che privato, a fianco del numero civico. 3. I concessionari del marchio di qualità provvedono alla corretta tenuta della targa esposta all'esterno dell'edificio e alla documentazione a corredo. 4. I comuni istituiscono un registro contenente l'elenco degli edifici che godono della certificazione energetica e del relativo marchio. Gli elenchi sono resi pubblici e sono pubblicati nei siti web di ogni comune. 5. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Regione promuove una Conferenza di servizi a cui partecipano le Soprintendenze per i beni culturali e ambientali e la rappresentanza dell'Anci Sicilia, al fine di definire i contenuti relativi alla realizzazione degli interventi di installazione di impianti fotovoltaici negli edifici ricadenti nei centri storici, mediante l'esclusiva utilizzazione di impianti tecnologici innovativi, a basso o nullo impatto ambientale. Art. 12 - Ambito di applicazione 1. Le disposizioni di cui agli articoli 2 e 3, in deroga alle previsioni dei regolamenti edilizi e degli strumenti urbanistici comunali, si applicano anche agli edifici soggetti a specifiche forme di vincolo, a condizione che gli interventi possano essere autorizzati ai sensi della normativa vigente dagli enti preposti alla tutela del vincolo stesso. 2. Gli interventi previsti dalla presente legge non possono riguardare: a) le zone di tutela naturalistica, il sistema forestale e boschivo, gli invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi di acqua e le zone di tutela della costa e dell'arenile, come perimetrati nel piano territoriale paesistico regionale (PTPR) ovvero nei piani provinciali e comunali che abbiano provveduto a darne attuazione; b) le zone interne alle aree A' e B' dei parchi regionali e le aree delle riserve naturali, ad esclusione dei territori ricompresi all'interno delle zone D' dei parchi regionali e delle pre-riserve. Per gli interventi realizzabili in detti ambiti i limiti massimi di incremento volumetrico previsto sono ridotti di un terzo. Detti interventi sono soggetti al preventivo nulla osta dell'ente parco; c) le fasce di rispetto dei territori costieri, dei boschi, delle foreste e dei parchi archeologici; d) le aree interessate da vincolo assoluto di inedificabilità, salvo quanto previsto dall'articolo 10; e) le zone del demanio statale, regionale, provinciale e comunale; f) gli immobili oggetto di condono edilizio nonché di ordinanza di demolizione, salvo quanto previsto dall'articolo 3; g) gli immobili privati situati su aree demaniali di proprietà dello Stato, Regione, provincia e comune; h) gli immobili tutelati ai sensi di quanto previsto dalla parte II del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, Codice dei beni culturali e del paesaggio; i) gli immobili privati ricadenti nelle aree a pericolosità e/o rischio idrogeologico, elevato o molto elevato, come classificate nel vigente Piano stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico di cui all'articolo 130 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6; j) le zone A' come definite e perimetrate dagli strumenti urbanistici ai sensi di quanto previsto dal decreto interministeriale 2 aprile 1968, n. 1444; k) le aree di danno degli stabilimenti a rischio di incidente rilevante, ricomprese in quelle ad elevato rischio ambientale, qualora gli edifici risultino non compatibili con i criteri di sicurezza definiti dal decreto 9 maggio 2001 del Ministro dei lavori pubblici.3 - fine

, a cura di Peppe Paino

Data notizia: 1/25/2010

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