Insegnanti precari all'Inps

Riceviamo dall'Inps di Messina e publbichiamo: Comunicato Stampa Oggetto: Manifestazione degli insegnanti precari davanti alla sede Inps. Una rappresentanza degli insegnanti inseriti nel decreto “salva precari” e aderenti al CIP, Comitato Insegnanti Precari, è stata ricevuta oggi pomeriggio dal direttore provinciale dell’Inps, dott.ssa Giuseppina Malaspina unitamente al dott. Fabio e alla dott.ssa Ruggeri dell’Ufficio prestazioni a sostegno del reddito. I rappresentanti del personale docente ed educativo, hanno manifestato il loro disappunto per la situazione nella quale sono venuti a trovarsi e che li vede, oggi, penalizzati per il mancato perfezionamento dei requisiti utili per la erogazione dell’indennità di disoccupazione relativa all’anno 2010. Il direttore dell’Inps ha precisato che l’Istituto ha esaminato le posizioni dei lavoratori interessati alla luce della normativa vigente. In particolare le domande di disoccupazione del personale precario della scuola inserito nel cosiddetto “decreto salva precari” sono state gestite secondo lo schema della Convenzione del 5 agosto 2009 fra INPS, MIUR e Ministero del Lavoro, che definisce specifiche modalità e procedure per la gestione delle domande dei suddetti lavoratori. La convenzione, al fine di agevolare questa tipologia di lavoratori che alternano periodi di disoccupazione a periodi di supplenza, ha previsto la presentazione di una sola domanda di disoccupazione (a seguito di cessazione dell’attività alla fine dell’anno scolastico 2008/2009) anche in caso di riprese lavorative superiori ai 5 giorni effettuate nell’anno scolastico 2009/2010, ed una sola dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro o ad una offerta formativa congrua (D.I.D.). Pertanto, in caso di supplenze, l’erogazione della disoccupazione è stata sospesa e ripresa al termine della supplenza stessa. Si è verificato il caso, che diversi lavoratori, al termine delle attività didattiche (30 giugno 2010) hanno presentato una nuova domanda di disoccupazione, in presenza di giornate ancora fruibili della prestazione di disoccupazione “salva precari”. Le domande presentate al termine dell’attività didattica da questi lavoratori inseriti nell’elenco MIUR 2009/2010, sono state respinte e i lavoratori sono stati riammessi al pagamento della prestazione precedentemente sospesa, fino alla scadenza naturale del periodo di disoccupazione spettante (240 o 360 gg). L’applicazione della normativa prevista – ma non poteva essere altrimenti - sta determinando, a seguito della scadenza del periodo indennizzabile, l’interruzione dei pagamenti e l’impossibilità per questi lavoratori di accedere ad un altro periodo di disoccupazione, se non a seguito della cessazione di un nuovo incarico conferito nell’anno scolastico 2010/2011, sempre a condizione che siano in possesso dei previsti requisiti.

, a cura di Peppe Paino

Data notizia: 11/9/2010

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