Biviano/Subba, il braccio di ferro continua (1)

Biviano/Subba, il braccio di ferro continua (1) Riceviamo da consigliere comunale Giacomo Biviano nota inviata al dirigente Francesco Subba del quale purtroppo non disponiamo, in quanto non ricevute, le missive in replica allo stesso Biviano: OGGETTO: Bilancio di Previsione anno 2011 e Pluriennale 2011-2013 In riscontro alla sua ultima nota, conosciuta ad oggi solo attraverso gli organi di stampa, le rassegno quanto segue: 1) Prendo atto che ha finalmente cominciato a moderare i toni. 2) Le ripeto che le mie azioni e la mia corrispondenza con altri organi “politici” e non “tecnici” non la riguardano, ne tantomeno sono tenuto a dare spiegazioni di alcun genere; Si attenga al suo ambito tecnico che svolge in maniera esemplare ma che è anche quello di valutare, tra le varie cose, l’operato dei dipendenti del suo e degli altri settori, soprattutto quando questi non permettono, per presunte loro mancanze, la redazione del Bilancio di Previsione. 3) Per quanto riguarda la presunta “disparità di trattamento” da Lei evidenziata, Le ricordo, comunque, che l’Assessore agli Enti locali della Regione Sicilia, oltre ad essere organo politico, ha solo richiamato la scadenza di un termine preciso per l’approvazione del Bilancio e la conseguente procedura di sostituzione con un Commissario speciale. Lei ha invece evidenziato, giustamente, tra le varie cause, delle mancanze da parte di alcuni uffici e settori comunali che non permettono la redazione del Bilancio di Previsione. Nella nota del 01/09/2011, prot. 30255, Lei scrive: “…non risultano ancora inoltrate dal 3° e 4° settore tutte le proposte d’ intervento e di stanziamento per la formazione dei Bilanci evidenziati in oggetto…..” L’ho invitata, pertanto, a voler inviare il tutto agli organi competenti da me indicati, o quantomeno, se Lei non ritiene di farlo, a consegnare al sottoscritto tutta la documentazione necessaria, da dove si evincono queste mancanze, per procedere personalmente al suddetto invio. La prego di mettere da parte i miei valori umani, morali e professionali da Lei gentilmente evidenziati e di procedere, qualora lo ritenga opportuno, a denunciarmi per i reati che con le mie note avrei commesso nei suoi confronti. Il sottoscritto non è mai stato finora assistito giuridicamente da nessuno ma nonostante ciò si permette di riportare di seguito alcuni articoli e norme della “giurisprudenza conosciuta”: Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3
Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato 18. Responsabilità dell'impiegato verso l'Amministrazione L'impiegato delle amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, è tenuto a risarcire alle amministrazioni stesse i danni derivanti da violazioni di obblighi di servizio. Se l'impiegato ha agito per un ordine che era obbligato ad eseguire va esente da responsabilità, salva la responsabilità del superiore che ha impartito l'ordine. L'impiegato, invece, è responsabile se ha agito per delega del superiore. 19. Giurisdizione della Corte dei conti L'impiegato, per la responsabilità di cui al precedente articolo, è sottoposto alla giurisdizione della Corte dei Conti nei modi previsti dalle leggi in materia. La Corte, valutate le singole responsabilità, può porre a carico dei responsabili tutto il danno accertato o parte di esso. Il diritto al risarcimento si estingue con il decorso del termine di prescrizione ordinario previsto dal Codice civile. 20. Obbligo di denuncia Il direttore generale e il capo del servizio che vengano a conoscenza direttamente od a seguito di rapporto cui sono tenuti gli organi inferiori, di fatti che diano luogo a responsabilità ai sensi dell'art. 18 devono farne denuncia al procuratore generale della Corte dei conti, indicando tutti gli elementi raccolti per l'accertamento della responsabilità e la determinazione dei danni. Qualora il fatto dannoso venga accertato da un impiegato con qualifica di ispettore generale, nel corso di una ispezione, questi è tenuto a farne immediatamente denuncia al procuratore generale della Corte dei conti, informandone nel contempo il direttore generale o il capo del servizio competente. Se il fatto dannoso sia imputabile al direttore generale o al capo di un servizio posto alle dirette dipendenze del Ministro, la denuncia è fatta a cura del Ministro stesso. Ove in sede di giudizio si accerti che la denuncia fu omessa per dolo o colpa grave, la Corte può condannare al risarcimento anche i responsabili dell'omissione. segue

, a cura di Peppe Paino

Data notizia: 9/26/2011

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