segue
a ciò si aggiunga che l'originaria costituzione della citata società Mediterranea holding di navigazione SpA avvenne con l'espresso intento di acquisire il pacchetto azionario della sola Tirrenia SpA, e che nulla - di contro - fu previsto con riferimento alla partecipazione alla gara per l'acquisizione della Siremar, che pertanto sembrerebbe avvenuta in assenza di qualsivoglia previo atto deliberativo regionale;
in terzo luogo, e non ultimo in ordine di importanza, ad alimentare ulteriormente l'anomalo ruolo esercitato dalla Regione Siciliana nella procedura, con riguardo alla già menzionata promessa di controgaranzia rilasciata in favore di UniCredit, non è dato conoscere gli atti con i quali tale promessa sarebbe stata formalizzata dagli amministratori regionali ed a quali condizioni, né le modalità con le quali si sarebbe provveduto all'assunzione del relativo impegno di spesa nel bilancio regionale;
tale intervento, peraltro, non sarebbe neanche in linea con le deliberazioni della Giunta regionale n. 39 e 48 del 2010, che - come già esposto - avevano ad oggetto l'originario progetto di partecipazione della Regione Siciliana alla sola procedura di privatizzazione della Tirrenia SpA;
ma, pur volendosi prescindere da tali considerazioni procedimentali, e se pur l'iter deliberativo potesse risultare formalmente regolare - non si vede tuttavia come la mancanza di idonea copertura finanziaria possa consentirlo ai sensi della legge regionale n. 47 del 1977 - non si può tacere che con tale promessa di controgaranzia, in primo luogo, la Regione, con impegno di risorse finanziarie, diverrebbe il garante sostanziale dell'acquisizione di un ramo di azienda attuato da un soggetto privato; in secondo luogo, con tale intervento finanziario regionale risulterebbe palesemente alterata la libera concorrenza tra le imprese interessate all'acquisizione del ramo di azienda Siremar;
infine, la citata controgaranzia, prestata in favore di una delle partecipanti alla trattativa privata, risulterebbe comunque illegittima, configurando una palese violazione del divieto di aiuti di Stato sancito dall'articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), data la nota equiparabilità tra i finanziamenti direttamente erogati alle imprese dagli enti pubblici ed il rilascio di garanzie a favore di terzi finanziatori;
in altri termini, gli atti amministrativi che sorreggerebbero la prestazione di controgaranzia appaiono ictu oculi invalidi e comprometterebbero, così, non solo la validità ed efficacia della garanzia bancaria, ma anche il regolare svolgimento della procedura di cessione indetta dall'amministrazione straordinaria, in quanto finalizzati a garantire migliori condizioni di partecipazione ai soggetti privati che detengono partecipazioni in Mediterranea holding di navigazione SpA ed in Compagnia delle isole SpA;
a tal riguardo, da un comunicato stampa del 5 ottobre 2011 si apprende dell'apertura di una indagine approfondita da parte della Commissione europea sulle procedure di privatizzazione della Tirrenia e della Siremar, al fine di valutare se le stesse siano state "aperte, trasparenti, non discriminatorie e incondizionate", e ciò anche in termini di concessione di aiuti di Stato non consentiti dalla normativa comunitaria;
quanto premesso potrebbe costituire, pertanto, motivo di ulteriore rallentamento della privatizzazione della Siremar, per il raggiungimento della quale - è bene ricordarlo - lo Stato italiano ha assunto stringenti impegni con l'Unione europea in termini di tempi di conclusione della relativa procedura;
quanto precede, peraltro, deve essere valutato anche alla luce delle determinazioni assunte dallo stesso Assessorato dell'economia della Regione Siciliana in una decreto del 19 agosto 2011, laddove si precisa che la partecipazione nella società Mediterranea holding SpA sarà mantenuta dalla medesima Regione Siciliana fino a quando la presenza pubblica, giustificata in fase di costituzione, potrà venir meno per le gestione di attività prettamente imprenditoriali; tale circostanza, laddove confermata, conforterebbe ancor più il sospetto che la Regione stia impegnando risorse finanziarie pubbliche per garantire l'acquisizione del ramo di azienda Siremar, che resterebbe dopo l'aggiudicazione nelle mani esclusive di soggetti privati;
ma occorre considerare che, pur dove così non fosse, qualora la Regione Siciliana dovesse mantenere le suddette partecipazioni societarie, la posizione di controllo di diritto (ai sensi dell'art. 2359, comma 1, del codice civile) e di influenza dominante esercitata sulle società Mediterranea holding SpA e Compagnia delle isole SpA comporterebbe - tanto più se dovesse risultare esistente la prestazione di una controgaranzia a favore di Compagnia delle isole SpA - una palese violazione degli obiettivi di privatizzazione e liberalizzazione del settore del cabotaggio marittimo perseguiti dalla legislazione in materia (decreto-legge n. 135 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 166 del 2009; decreto-legge n. 125 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 163 del 2010) che regolamenta la durata, le condizioni e le risorse disponibili per la stipula delle convenzioni di servizio pubblico; legislazione nel quadro della quale si espleta ovviamente la dismissione operata dal commissario straordinario;
a tal riguardo, la medesima disciplina assegna alla Regione Siciliana dei compiti istituzionali di programmazione, amministrazione e controllo sullo svolgimento del servizio pubblico di trasporto marittimo (art. 19-ter, comma 7, del citato decreto-legge 135 del 2009), che non potrebbero conciliarsi con il suo ruolo di controllante indiretta della società aggiudicataria dell'azienda ceduta e titolata della stipula della convenzione,
si chiede di sapere se il Presidente del Consiglio dei ministri e i Ministri in indirizzo siano edotti di quanto in premessa e se, per le ragioni esposte, non ritengano di dover intervenire, per i profili di rispettiva competenza, a tutela dell'erario, a salvaguardia della libertà di concorrenza ed a garanzia della parità di trattamento tra le società partecipanti alla trattativa privata indetta per l'acquisizione del ramo di azienda Siremar.
a cura di Peppe Paino
Data notizia: 10/21/2011
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