Meno restrittiva la disciplina delle collaborazioni esterne nella pubblica amministrazione. La manovra finanziaria d’estate, D.L. 112/ 2008 in vigore dal 25 giugno, contiene un ripensamento della riforma apportata all’art. 7 comma 6 della legge n° 244/2007 chiarendo alcuni aspetti operativi. L’articolo 46. Consulenze nella P.A. dispone che le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, anche a esperti privi di specializzazione universitaria se ritratta di professionisti iscritti in ordini o albi, o che operino nel campo dell’arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali. Occorre però accertare la loro esperienza nel settore. Il ricorso a co.co.co. per svolgere funzioni ordinarie o il loro utilizzo come lavoratori subordinati è causa di responsabilità amministrativa per il dirigente che ha stipulato i contratti. L’articolo 47, dispone inoltre che il dipartimento della Funzione pubblica può verificare, tramite l’Ispettorato, il rispetto delle regole di Incompatibilità tra gli incarichi pubblici. Per accertare le violazioni, l’Ispettorato per la Funzione pubblica può avvalersi della Guardia di Finanza e della collaborazione con il Ministero dell’Economia
, a cura di Peppe Paino
Data notizia: 7/5/2008
dalla nostra Daniela Bruzzone
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