Lipari- Lettera del geom. Aldo Natoli al Capo area urbanistica del Comune di Lipari, e ai geometri Salvatore Spartà e Salvatore Calenda. Per conoscenza è stata anche inviata, tra gli altri, all'assessorato regionale territorio e ambiente, alla Procura della repubblica di Barcellona, al Direttore della Soprintendenza.
Oggetto: parere tecnico prot. n° 8677 del 12.03.09 su pratica edilizia.
Il sottoscritto ha preso visione del parere in oggetto rilasciato da Codesto Servizio dal quale si evince che un fabbricato realizzato in maniera non conforme all’atto concessorio in data successiva al 1° Settembre del 1967, addirittura occupando in parte l’area comunale non alienabile e non prescrittibile, gode di una tacita e non onerosa sanatoria “in ragione del tempo trascorso”.Tale parere, viola la Legge n°765/67 e l’art. 10 comma b della Determina Dirigenziale n° 22/2001 del Comune di Lipari, che richiedono la conformità urbanistica per gli interventi di edilizia realizzati in data successiva al 1° Settembre 1967, e vanifica le Leggi n° 47/85, n°724/94, n°326/03 e la L.R. n° 37/85, che consentono di sanare dietro pagamento dell’oblazione e degli oneri concessori gli abusi commessi dopo l’entrata in vigore della Legge n° 765/67. Lo scrivente non comprende infatti perchè i cittadini debbono pagare ingenti somme di denaro al Comune, sotto forma di oneri concessori, per accedere alle citate leggi sul condono edilizio, quando documentando la vetustà dell’abuso possono ottenere una gratuita sanatoria. Si domanda anche perchè un cittadino che non ha inteso usufruire del condono edilizio a titolo oneroso per l’abuso esistente debba poter sanare gratuitamente il proprio immobile, con grave danno per l’Erario comunale, “in ragione del tempo trascorso”. Tuttavia, il sottoscritto, pur riconoscendo che dopo ben 38 anni di attività professionale deve sempre imparare, convinto che le citate normative non lasciano spazio a nessuna discrezionalità e che la motivazione resa dal Servizio Urbanistica del Comune sia illegittima perchè contrasta con i principi fondamentali di uso del suolo e di tutela del territorio, che si fregia di far parte del Patrimonio dell’Umanità, fa presente che da oggi, in ottemperanza al parere in oggetto, si asterrà dal produrre alcuna dichiarazione di conformità urbanistica per i progetti redatti dal proprio studio tecnico che interessano fabbricati esistenti. Tale produzione, se ancora richiesta dal Servizio Urbanistica, costituirebbe, tra l’altro, una disparità di trattamento.
Distnti saluti
geom. Aldo Natoli
, a cura di Peppe Paino
Data notizia: 3/27/2009
dalla nostra Daniela Bruzzone
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