segue
A)A ciò si aggiunga, illegittimità del provvedimento impugnato per avere il Consiglio comunale di Lipari, disposto l’annullamento di un atto dallo stesso ritenuto non esecutivo quando lo stesso era divenuto formalmente esecutivo ai sensi e per gli effetti dell’art. 134 del D.L. n. 267/2000 ( e già prima ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 della legge 142/90 recepita dalla regione Sicilia con L.R. n:48/1991). Infatti l’art. 134 indicato, prevede che “… le deliberazioni non soggette a controllo necessario e non sottoposte a controllo eventuale diventano esecutive dopo il decimo giorno dalla loro pubblicazione,”
Nella fattispecie in esame, la deliberazione n. 14 del 06/02/2009 è stata pubblicata il 13/02/2009 ed è regolarmente diventata esecutiva, ai sensi della normativa vigente, il 24/02/2009.
Per tanto non si riesce a comprendere, come il Consiglio Comunale alla data del 26/02/2009, abbia potuto ritenere non esecutiva la deliberazione n. 14 del 06/02/2009.
B)Orbene, appare fondamentale a questo punto osservare un ulteriore consistente errore commesso dal Consiglio Comunale che rende illegittimo, errato ed inapplicabile l’ultimo provvedimento adottato in data 26/02/2009.
L’Amministrazione, infatti titola la deliberazione n. 31/09 “revoca in autotutela della deliberazione n. 14 06/02/2009. il suddetto atto è stato adottato, a dire della P.A., in quanto sono state riscontrate, delle violazioni di legge nella nomina de quo.
Tuttavia, il Consiglio Comunale ha errato grossolanamente, in quanto ove avesse voluto annullare l’atto per vizi di legge avrebbe dovuto provvedere con l’annullamento in autotutela e non alla revoca.
Com’è noto, infatti la revoca è il ritiro con efficacia ex nunc di un atto “inopportuno” per una diversa valutazione delle esigenze di interesse pubblico, che furono tenute presenti al momento dell’emanazione dell’atto stesso.
L’annullamento mira, invece, alla eliminazione di un atto affetto da vizi di legittimità ed invalido sin dal momento della sua emanazione. Per tanto, mentre l’annullamento è teso alla eliminazione di un atto ritenuto illegittimo per contrasto con norme di legge, la revoca è il ritiro di un atto per ragioni di opportunità, ossia perché l’Amministrazione ha ritenuto più conveniente l’eliminazione dell’atto stesso.
Nel caso di specie, è evidente come il Consiglio Comunale abbia adottato un atto erroneamente di revoca, quando sarebbe stato corretto un atto di annullamento, ove vi fossero state davvero delle illegittimità. E, comunque ove la P.A. avesse inteso adottare un atto di revoca, lo stesso sarebbe illegittimo, perché palesemente in contrasto con l’art. 60 dello statuto che disciplina la nomina del difensore civico e che certamente non consente in seguito alla nomina stessa, la valutazione di nuove ragioni di opportunità, trattandosi di un incarico fiduciario concesso dal Consiglio Comunale.
C)Inoltre, in virtù di quanto previsto dall’art. 97 della Costituzione “i pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e, l’imparzialità dell’Amministrazione”.Nella fattispecie in esame non è stato rispettato il principio del buon andamento e della imparzialità. Infatti, la P.A. con l’atto adottato il 26/02/2009 ha violato il principio del “contrarius actus” non adottando per la revoca lo stesso procedimento seguito per l’adozione della deliberazione n. 14/09.La giurisprudenza è pacifica nel ritenere che “il principio del “ contrarius actus”- secondo cui le determinazioni amministrative che incidono su provvedimenti pregressi modificandoli devono seguire lo stesso iter formativo dell’atto al quale accedono e su quale si ripercuotono – nella su applicazione al caso dell’annullamento o della revoca di un atto pregresso, comporterebbe che l’atto di autotutela, debba essere adottato con le medesime formalità procidimentali seguite per l’adozione dell’atto rimosso, in quanto la funzione amministrativa dovrebbe essere di contenuto identico, se pure di segno opposto, a quella applicata in precedenza” (cfr. T.A.R. Campania- Salerno sez I 23/07/07/2004 n. 7152) ed ancora “il principio del contrarius actus richiede che, in sede di ritiro di un precedente provvedimento, l’amministrazione è tenuta a rispettare l’iter procidimentale previsto per l’emanazione del provvedimento ritirato” (cfr T.A.R. Lazio – Roma sez II 07/06/2006 n.4367).
Nella fattispecie in esame, non è stato applicato il principio del contrarius actus.Il Consiglio Comunale, infatti, ha adottato il secondo provvedimento incurante delle ordinarie norme sul provvedimento provvedendo esclusivamente ad adottare in fretta l’atto di revoca, senza avere, per altro il numero di voti necessario.Fatto strano, per altro, da segnalare, e che il Consiglio Comunale, si è adoperato, in fretta e furia a richiedere la votazione per l’elezione di un nuovo difensore civico senza prima pubblicare la deliberazione di revoca.
D)A ciò si aggiunga, che del tutto inspiegabilmente, il Consiglio Comunale, ha concesso, alla deliberazione n°31 del 26/02/2009 la immediata esecutività senza attendere la pubblicazione dell’atto come per legge.
Com’è noto, tale tipologia di deliberazione non trova alcun riscontro normativo per permettere la sua dichiarazione di immediata efficacia esecutiva, dovendo questa percorrere l’iter della pubblicazione e del decorso di giorni dieci dalla stessa, poiché non si vedono quali motivi d’urgenza potessero giustificare una tale decisione.
Appare in ogni caso non contestabile ed inequivocabile quanto accaduto nel parere espresso dalla ragioneria del Comune di Lipari in riferimento alla deliberazione n°31 del 26/02/2009, poiché in detto parere si rileva che lo stesso è stato sbarrato e che proprio in data 26/02/2009, al di sopra del già avvenuto sbarramento, il Dirigente, ha apposto il Suo parere.
Appare, altrettanto inequivocabile, che nella seduta dell’08/03/2009 e nella seduta del 15/03/2009, segnatamente i Consiglieri Comunali, Giacomo Biviano ed Adolfo Sabatini hanno espressamente, per piu’ volte, fatto redigere a verbale, che la deliberazione del 26/02/2009, n°31 dichiarata erroneamente immediatamente esecutiva, effettivamente non lo era.
Quanto sopra, risulta documentato dal verbale redatto alla data del 26/02/2009, dal quale testualmente evincesi: effettuata all’uopo la votazione per alzata di mano, si ottiene il seguente esito, 11 voti favorevole unanimità – il Consiglio comunale, vista la proposta di deliberazione relativa all’oggetto e di pareri espressi a corredo della stessa- visto il verbale della Commissione Consiliare “ affari istituzionale” in data 24/02/2009 – sentiti gli interventi di cui alla narrativa che precede – visti gli esiti delle superiori votazioni – delibera di revocare la propria deliberazione n°14 del 06/02/2009, recante “ elezione del difensore civico del Comune di Lipari” di eleggere difensore civico del Comune di Lipari Mariano Bruno nato a Messina il 25/10/1947 – giusta proposta di deliberazione, che in allegato ala presente, ne costituisce parti integrante e sostanziale- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.
, a cura di Peppe Paino
Data notizia: 3/31/2009
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