" Megna pretenda la connessione in rete"

" Megna pretenda la connessione in rete" Lipari- Il dott. Massimo Favaloro di Clio Project Italia ci delucida su tutto quello che le normative prevedono per la connessione in rete degli impianti fotovoltaici ed eolici- Delibera n. 89/07 GU n. 97, S.O. n. 107 del 27.04.2007. Condizioni tecnico economiche per la connessione di impianti di produzione d' energia elettrica alle reti elettriche con OBBLIGO di connessione di terzi a tensione nominale minore o uguale ad 1 kV Gestore di rete elettrica (Società elettrica): E’ la persona fisica o giuridica responsabile anche non avendone la proprietà della gestione di una rete elettrica con OBBLIGO di connessione di terzi, nonché delle attività di manutenzione e di sviluppo della medesima. Punto di connessione alla rete: Punto di confine tra la rete del distributore o del gestore e la rete o l’impianto del cliente. Il soggetto responsabile (proprietario dell'impianto fotovoltaico) deve informarsi presso l’ufficio comunale competente sull’iter autorizzativo da seguire e richiedere le autorizzazioni previste e il permesso di costruzione dell’impianto; Il soggetto responsabile deve inoltrare al gestore di rete locale (Enel, Acea, Aem, Asm,Sel, ecc.) il progetto preliminare dell’impianto e richiedere al medesimo gestore la connessione dell’impianto alla rete. Nel caso di realizzazione di impianti di potenza non superiore a 20 kW, il soggetto responsabile deve precisare se intende avvalersi o meno del servizio di scambio sul posto per l’energia elettrica prodotta. Il gestore di rete elettrica locale comunica al soggetto responsabile dell’impianto il punto di allaccio alla rete, unitamente al preventivo economico e ai tempi di realizzazione. Il soggetto responsabile deve accettare il preventivo e chiudere il rapporto contrattuale con il gestore di rete locale. Il soggetto responsabile, dopo avere realizzato l’impianto, inoltra al gestore di rete locale la comunicazione di conclusione dei lavori. Per gli impianti maggiori di 20 kW (superiori a 30 kWp se gli impianti sono ubicati nei territori montani D.L. 26/10/95 n° 504 aggiornato al 28 novembre 2002 – art. 52 comma 3) il soggetto responsabile deve presentare all’Ufficio Tecnico di Finanza (UTF) competente la denuncia dell’apertura dell’officina elettrica, non risulta invece necessario presentare all’UTF la denuncia dell’apertura dell’officina elettrica se l’impianto immette tutta l’energia prodotta nella rete (circolare 17/D del 28 maggio 2007 dell’Agenzia delle Dogane: disposizioni applicative del Dlgs 2 febbraio 2007, n. 26). Il gestore di rete locale provvede ad allacciare l’impianto alla rete elettrica. In merito agli aspetti autorizzativi, relativamente agli impianti fotovoltaici, il DM 19 febbraio 2007 precisa che: • gli impianti di potenza non superiore a 20 kW e gli impianti parzialmente o totalmente integrati Non sono considerati “industriali” e non sono quindi soggetti alla verifica ambientale regionale (screening VIA), purché non ubicati in aree protette; • qualora sia necessaria l’acquisizione di un solo provvedimento autorizzativo comunque denominato, l’acquisizione del predetto provvedimento sostituisce il procedimento unico di cui all’art. 12 del D.Lgs 387/2003; • per gli impianti per i quali non è necessaria alcuna autorizzazione è sufficiente la dichiarazione di inizio attività (DIA); • per gli impianti da realizzarsi in aree classificate agricole, non è necessaria la variazione di destinazione d’uso dei siti. Inoltre, a coloro che sono stati ammessi al conto energia nell’ambito dei precedenti decreti, è stata concessa la possibilità di richiedere una proroga dei termini fissati dall’articolo 8 del decreto 28/07/2005 per l’inizio e la conclusione dei lavori di realizzazione degli impianti. La proroga non può essere superiore a sei mesi ed occorre dimostrare che il ritardo non è imputabile al soggetto responsabile dell’impianto ed è esclusivamente dovuto a comprovato ritardo nel rilascio dell’autorizzazione alla costruzione e all’esercizio dell’impianto. La connessione alla rete elettrica. La direttiva 2003/54/CE ha stabilito che le condizioni di connessione dei nuovi produttori di elettricità siano obiettive, trasparenti e non discriminatorie, e che, in particolare, tengano pienamente conto dei costi e dei vantaggi delle diverse tecnologie basate sulle fonti energetiche rinnovabili. L’Autorità ha regolato le condizioni procedurali, economiche e tecniche per l’erogazione del servizio di connessione, distinguendo tra connessioni alle reti elettriche con tensione nominale superiore ad 1 kV e connessioni alle reti elettriche con tensione nominale fino a 1 kV. Un corrispettivo nullo nel caso di interventi su rete esistente derivanti dalla richiesta di connessione; • la riduzione delle garanzie finanziarie (50%). In caso di superamento dei tempi di realizzazione degli impianti e degli interventi necessari a cura del gestore di rete responsabile (società elettrica), quest’ultimo è tenuto a versare al soggetto richiedente, nel caso di impianti da collegare alle reti elettriche con tensione nominale superiore ad 1 kV, un importo determinato dall’ Autorità. Per connessioni di impianti di produzione di energia elettrica con potenze complessive fino a 50 kW il servizio di connessione è sempre erogato in bassa tensione, mentre viene lasciata discrezionalità alle imprese distributrici per potenze complessive di connessione superiori a tale soglia. Per quanto riguarda le connessioni in bassa tensione (con tensione sino a 1 kV), l’Autorità ha previsto che i produttori paghino solo il 50% dei corrispettivi definiti a forfait. Gli sconti applicati agli impianti alimentati da fonti rinnovabili non comportano minori ricavi per i gestori di rete in quanto la parte dei corrispettivi non applicata ai produttori viene posta a carico del conto per nuovi impianti alimentati da fonti rinnovabili e assimilate, alimentato dalla componente tariffaria A3. Nel caso di realizzazione di connessioni che necessitano di lavori semplici, il tempo di realizzazione è pari a 30 giorni lavorativi, mentre nel caso di realizzazione di connessioni che necessitano di lavori complessi il tempo di realizzazione è pari a 120 giorni lavorativi . Qualora la realizzazione della connessione non avvenga entro i tempi previsti, l’impresa distributrice, salvo cause di forza maggiore o cause imputabili al soggetto responsabile della connessione o a terzi, è tenuta a corrispondere al soggetto responsabile della connessione, a titolo di indennizzo automatico, un ammontare pari al maggior valore tra l’1% del costo totale della connessione e 5 euro, per ogni giorno di ritardo della realizzazione della connessione fino a un massimo di 180 giorni. L’energia prodotta viene ceduta al gestore locale ( S.E.L.) e conteggiata dal secondo contatore che rileva i KWh immessi alla rete. Per ciò che riguarda il finanziamento totale degli impianti fotovoltaici, il GSE, ha stipulato una convenzione con le maggiori banche, convenzione, volta ad erogare prestiti chirografari a coloro che intendono dotare la propria unità abitativa di un impianto ad energia alternativa, tutte le banche con sede a Lipari concedono prestiti in conto energia. Alla luce di ciò, Consigliere Megna, presenti pure il suo progetto e pretenda la connessione in rete, anche a Lipari valgono le Leggi Italiane, nel Conto Energia e nello Scambio sul Posto le Isole Eolie non sono escluse. Massimo Favaloro Clio Project Italy

, a cura di Peppe Paino

Data notizia: 5/15/2009

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