Riceviamo da Nicola Donato , responsabile comunicazione Inps e pubblichiamo:
Per la prima volta da quest’anno anche i collaboratori che siano
“ collaboratori coordinati e continuativi” o “ a progetto”
( co.co.co. e co.co.pro.) possono godere di una tutela del reddito, qualora venga a cessare il loro rapporto di lavoro. Lo scorso 26 magio l’Inps ( circolare n.74)aveva fornito le istruzioni per poter accedere ai benefiici previsti dalle leggi 2/2009 ( articolo 19) e 32/2009 ( articolo 7). La norma non indica termini perentori, ma precisa solo un termine “ ordinatorio” per provvedere alla presentazione delle domande per ottenere il sussidio. In particolare la circolare Inps ricordava che nei casi in cui la “ fine lavoro” si fosse verificata entro il 30 maggio, la domanda avrebbe dovuto essere presentata entro il 30 giugno 2009. Ma trattandosi di un termine “ ordinatorio”, superandolo, non si perde in nessun caso il diritto alla prestazione, purchè sussistano i requisiti indicati dalla legge. Analogamente se l’evento “ fine lavoro” si è verificato successivamente al 30 maggio, le domande devono essere presentate “ entro 30 giorni dalla data dell’evento”. Il sussidio previsto è una indennità una tantum pari al 20% del reddito da lavoro percepito nell’ano 2008, per la richiesta formulata nel corrente anno; per gli anni 2010 e 2011 l’una tantum deve essere commisurata al 10% del reddito da lavoro percepito.
, a cura di Peppe Paino
Data notizia: 7/3/2009
dalla nostra Daniela Bruzzone
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