Fesr 2007/2013, direttive alberghi 1

DIRETTIVE PER LA DEFINIZIONE DEI BANDI PER L’ATTUAZIONE DELLA LINEA D’INTERVENTO OFFERTA TURISTICO-ALBERGHIERA DEL PO FESR 2007-2013. La linea d'intervento del FESR prevede “Azioni per l’attivazione, la riqualificazione e l’ampliamento dell’offerta ricettiva locale e delle correlate attività di completamento, da realizzarsi nelle aree a vocazione turistica, mediante riconversione e/o riqualificazione del patrimonio immobiliare già esistente, con particolare riferimento ad edifici storici e di pregio siti nei centri storici, nei borghi marinari, ed agli edifici della tradizione rurale, garantendone le condizioni di accessibilità alla pubblica fruizione ed in relazione alla capacità dei territori di sopportare il carico antropico derivante dai predetti insediamenti produttivi e con processi produttivi rispettosi dell’ambiente (ctg. nn° 6, 9, 57)” Soggetti beneficiari delle risorse in relazione alla linea d’intervento del PO FESR 2007-2013. I soggetti che possono richiedere e beneficiare delle agevolazioni sono le piccole e medie imprese, così come definite dal Regolamento CE n°800 del 06.08.2008, che operano positivamente da almeno un triennio, che realizzano gli investimenti in Sicilia nelle aree di copertura geografica indicate, che gestiscono o intendano intraprendere la gestione delle attività ricettive di cui all'art. 3 della L.R. 06.04.1996, n°27, all'art. 11 della L.R. del 20.08.1996, n°38 e all’art.30 della L.R. del 10.12.2001, n°21. Individuazione delle attività economiche appartenenti alla filiera turistica a cui destinare le risorse in relazione alla linea d’intervento del PO FESR 2007-2013. Sono individuate le seguenti attività a cui destinare le risorse: -Attività ricettive alberghiere ed extralberghiere; -Attività di ristorazione correlate ad una attività ricettiva esistente; -Attività sportive correlate ad una attività ricettiva esistente; -Attività inerenti il benessere fisico della persona correlate ad una attività ricettiva esistente. -Attività inerenti la congressualità correlate ad una attività ricettiva esistente. Le attività succitate devono essere realizzate mediante utilizzo del patrimonio immobiliare già esistente con particolare riferimento ad edifici storici e di pregio siti nei centri storici, nei borghi marinari, ed agli edifici della tradizione rurale. Le attività ricettive alberghiere sono quelle definite dall’art. 3 della L.R. del 06.04.1996, n°27, dall’art.11 della L.R. del 20.08.1996, n°38 e dall’art. 30 della L.R. del 10.12.2001, n°21, di seguito specificamente elencate: -alberghi; -motels; -villaggi albergo; -residenze turistico alberghiere; -campeggi; -villaggi turistici; -esercizi di affittacamere; -case ed appartamenti per vacanze; -case per ferie, -ostelli per la gioventù, -rifugi alpini; -aziende turistico residenziali; -turismo rurale. Sono escluse le attività e gli alloggi agrituristici in quanto di competenza dell’Assessorato Regionale Agricoltura. Settore e tipologia di attività ammissibili. Il settore è quello turistico – alberghiero ed in riferimento alle attività economiche della filiera del turismo individuate si precisano le seguenti tipologie di attività ammissibili: -Attivazione di nuova attività ricettiva; -Ampliamento di attività ricettiva esistente; -Riqualificazione di attività ricettiva esistente; -Riattivazione di attività ricettiva esistente; -Attivazione di nuove attività di completamento correlate ad una struttura ricettiva esistente -Ampliamento di esistenti attività di completamento correlate ad una struttura ricettiva esistente -Riqualificazione di esistenti attività di completamento correlate ad una struttura ricettiva esistente Tutte le suddette tipologie di attività ammissibili potranno realizzarsi esclusivamente attraverso interventi di riconversione e riqualificazione edilizia del patrimonio immobiliare già esistente. Per una migliore comprensione si definiscono: 1)“attivazione” il programma che, attraverso la rifunzionalizzazione del patrimonio immobiliare esistente realizza una nuova struttura produttiva; 2)attraverso nuova occupazione e utilizzo di nuovi fattori produttivi, realizza una nuova unità locale; 3)“ampliamento” il programma che, attraverso un incremento dell’occupazione e degli altri fattori produttivi, sia volto ad accrescere la potenzialità delle strutture esistenti; 4)“riqualificazione” il programma volto al miglioramento, sotto l’aspetto qualitativo, della struttura ricettiva esistente con l’incremento della valutazione della classificazione; 5)“riattivazione” il programma volto al ri-utilizzo di una struttura esistente inattiva. Modalità di presentazione delle domande di contributo. Le procedure sono articolate nelle seguenti fasi: -Il Dirigente Generale del Dipartimento Turismo predisporrà apposita circolare esplicativa e bando per la linea d’intervento 3.3.1.4, esaurite le procedure di cui all’art.65 comma 1 della L.R. n°9/2009. -La domanda di partecipazione al bando dovrà essere presentata dai titolari delle imprese turistiche entro il termine perentorio di giorni 120 dalla pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana. -La domanda di partecipazione dovrà essere presentata esclusivamente presso gli uffici indicati nel bando. -La domanda và corredata da una scheda tecnica, da un businnes plan e dalla documentazione espressamente indicata nella predetta circolare. -La valutazione delle domande sarà affidata ad un soggetto esterno per l'attività d'istruttoria, di valutazione e di gestione dei progetti d'investimento, selezionato ai sensi del comma 5 dell’art. 185 della L.R. del 23.12.2000 n°32. -L’Assessorato nominerà infine, attingendo dall’apposito albo, un verificatore – collaudatore ( esterno all’Amministrazione ) per ciascuno dei programmi di investimento. Requisiti di ammissibilità. Requisito della capacità economica dell’impresa Potranno partecipare esclusivamente le piccole e medie imprese così come definite da Regolamento CE n°800 del 06.08.2008, e che; -siano già iscritte nei relativi registri delle imprese e costituite sotto forma di società regolari; -abbiano restituito integralmente le eventuali somme dovute per i procedimenti di revoca di agevolazione di qualsiasi natura precedentemente concesse dalla Regione Siciliana per i quali, alla medesima data, siano inutilmente decorsi i termini per le opposizioni ovvero sia stata pronunciata sentenza definitiva; -non rientrino tra le imprese in difficoltà, così come definito dall’art. 1 § 7 del Regolamento CE n°800 del 06.08.2008 e dagli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà; -dimostrino di possedere adeguate risorse economiche al fine di garantire la quota di investimento non coperta dal contributo.

, a cura di Peppe Paino

Data notizia: 10/31/2009

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