Gazzetta del Sud
Pubblichiamo il testo del "Piano casa" esitato dalla Commissione dell'Ars dal titolo "Norme per il sostegno dell'attività edilizia e la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente"
Art. 1.Finalità 1. La Regione promuove misure per il sostegno del settore edilizio attraverso interventi finalizzati al miglioramento della qualità abitativa, per preservare, mantenere, ricostituire e rivitalizzare il patrimonio edilizio esistente, nonché per diminuire il rischio sismico e idrogeologico, per migliorare l'efficienza energetica, nonché per favorire l'utilizzo delle fonti di energia rinnovabile e delle tecniche costruttive della bioedilizia.
Art. 2.Interventi edilizi di ampliamento degli edifici esistenti
1. Per le finalità di cui all'art. 1 è consentito l'ampliamento degli edifici esistenti destinati ad uso residenziale con tipologia unifamiliare o bifamiliare, ultimati entro la data del 31 dicembre 2008, purché siano stati realizzati sulla base di un regolare titolo autorizzativo, siano in regola dal punto di vista catastale e purché al momento del rilascio del titolo abilitativo siano in regola con il pagamento della TARSU o della TIA e dell'ICI alla data del 31 dicembre 2008. L'ampliamento è consentito nei limiti del 20 per cento del volume esistente, a condizione che venga eseguito un progetto unitario di riqualificazione dell'intero immobile che preveda il rifacimento dei prospetti. 2. I nuovi volumi realizzati ai sensi del presente articolo non possono eccedere complessivamente il limite di metri cubi 150 della volumetria residenziale esistente per l'intero corpo di fabbrica. 3. Gli interventi di cui al comma 1 sono ammessi nei limiti di altezze massime, numero di piani e di stanze previste dagli strumenti urbanistici e da norme di legge. 4. Gli ampliamenti sono consentiti a condizione che la realizzazione comporti una certificata diminuzione, riferita alla porzione di edificio esistente, superiore al 10 per cento del fabbisogno annuo di energia primaria per la climatizzazione invernale. 5. Gli interventi possono riguardare esclusivamente edifici legittimamente realizzati. Sono esclusi gli immobili che hanno usufruito di condono edilizio. 6. L'ampliamento è realizzabile in adiacenza a fabbricati esistenti sullo stesso livello di piano e/o in sopraelevazione, anche con un corpo edilizio separato. 7. L'ampliamento in sopraelevazione è consentito esclusivamente quale recupero ad uso abitativo, anche con eventuale ampliamento dello stesso livello di volumi accessori e/o pertinenziali già regolarmente realizzati alla data del 31 dicembre 2008. 8. Gli interventi sono subordinati alle verifiche sulle condizioni statiche dell'intero edificio ed all'eventuale adeguamento strutturale in caso di mancato rispetto dei vigenti criteri di sicurezza antisismica. Art. 3.Interventi per favorire il rinnovamento del patrimonio edilizio esistente
1. La Regione promuove la sostituzione e il rinnovamento del patrimonio edilizio esistente mediante la demolizione e ricostruzione degli edifici residenziali o destinati ad attività produttive, ultimati anteriormente alla data del 31 marzo 2003, che non risultino adeguati agli attuali standard qualitativi, igienico-sanitari, energetici, tecnologici, di sicurezza o alla normativa in materia di fasce di inedificabilità e di distanze edifici, dalle strade e dai confini. 2. Gli interventi di cui al comma l possono riguardare edifici legittimamente realizzati nonché quelli oggetto di condono edilizio, a condizione che sia stata rilasciata la concessione edilizia in sanatoria, anche ai sensi dell'articolo 17 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4 e successive modifiche ed integrazioni, purché rispettino la normativa vigente all'epoca di realizzazione, siano in regola dal punto di vista catastale e purché al momento del rilascio del titolo abilitativo siano in regola con il pagamento della TARSU o della TIA e dell'ICI alla data del 31 dicembre 2008. 3. Al fine di favorire la realizzazione degli interventi, sono consentiti interventi di integrale demolizione e ricostruzione, anche su area di sedime diversa, ricadente all'interno della stessa area di proprietà, purché non interessino aree per attrezzature discendenti dallo strumento urbanistico vigente o adottato o aree gravate da vincoli di inedificabilità previsti dalla vigente normativa statale o regionale. 4. Gli interventi possono prevedere aumenti fino al 35 per cento del volume autorizzato e/o condonato per gli edifici ad uso residenziale, e fino al 25 per cento della superficie coperta autorizzata e/o condonata per quelli adibiti ad attività produttive, con obbligo di utilizzare le tecniche costruttive della bioedilizia. 5. Gli interventi sono ammessi in deroga alle previsioni degli strumenti urbanistici comunali, purché nel rispetto delle distanze minime stabilite da norme legislative vigenti ed in conformità alla normativa antisismica. 6. Nel caso di ricostruzione dell'edificio su area di sedime diversa, all'interno della stessa area di proprietà, la superficie originariamente occupata dal fabbricato demolito deve essere sistemata a verde privato e/o prevedere parcheggi a servizio dello stesso, nel rispetto di eventuali vincoli esistenti, con apposizione di vincolo di inedificabilità. In ogni caso la superficie originariamente occupata dal fabbricato deve essere sistemata con materiale e tecniche che garantiscano la permeabilità del terreno. 7. Gli immobili oggetto degli interventi di cui al presente articolo mantengono la destinazione urbanistica preesistente, fatti salvi i cambi di destinazione d'uso autorizzati dai comuni. 8. Gli interventi sono subordinati all'esistenza o all' adeguamento da parte dei richiedenti, di rete idrica, rete fognaria, illuminazione pubblica e viabilità. 9. Con decreto dell'Assessore per le infrastrutture e la mobilità, emanato entro novanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, sono definite le caratteristiche tecniche per gli interventi di bioedilizia di cui al comma 4. 1- segue
, a cura di Peppe Paino
Data notizia: 1/23/2010
dalla nostra Daniela Bruzzone
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