Sulle Srr arriva la direttiva esplicativa dell'assessore regionale Nicolò Marino per riordinare la materia. La direttiva invita gli Enti Locali siciliani ad istituire le Società di Regolamentazione del servizio Rifiuti (S.r.r.) entro il 31 marzo, qualora non lo avessero ancora fatto, ed ad adottare il piano d’ambito. Devono, poi, approvare, in coerenza con il piano d’ambito, i piani di intervento e regolamentazione del servizio di raccolta per gli eventuali Aro ed, infine, monitorare i dati in materia di gestione rifiuti.
A questi adempimenti, però, vanno aggiunti quelli previsti dalla legge nazionale n. 214/2011 che ha introdotto la tares (tassa sui rifiuti e sui servizi).
Il Comune, quale soggetto attivo d’imposta, dovrà, prima della data di approvazione del bilancio redigere un proprio piano finanziario relativo allo svolgimento del servizio integrato che dovrà essere coerente con i dati contenuti nel piano d’ambito chiesto dall’assessorato.
L’istituzione delle Società di regolamentazione, previste dalla l.r. n. 9/2010, viene considerata inderogabile per evitare una paralisi dell’intero impianto normativo.
La direttiva assessoriale, però, si spinge a dare un’interpretazione coraggiosa della norma, discostandosi da una lettura del testo.
Innanzitutto è previsto che la S.r.r. possa essere costituita sotto forma di società a responsabilità limitata, con capitale sociale minimo pari ad € 10.000, con facoltà di nomina di un amministratore unico ovvero del presidente con funzioni di amministratore delegato, in presenza di un consiglio di amministrazione.
Finora sembrava chiaro che gli organi della S.R.R. fossero individuati ed eletti fra i sindaci, legali rappresentanti degli Enti Locali associati, anche perché le relative funzioni sono previste a titolo gratuito.
La direttiva assessoriale, invece, specifica che la carica di amministratore non può corrispondere con la figura fisica del sindaco, ma solo con chi dal Comune è designato quale amministratore, il cui potere di nomina appartiene all’assemblea dei soci.
Questo smentisce il vecchio schema di statuto predisposto dal precedente assessore. Ciò comporterà la necessità per i Comuni che avevano già approvato lo statuto, di apportarvi delle correzioni.
Permane, però, la gratuità delle funzioni e non sarà facile individuare il soggetto che, in maniera disinteressata, voglia assolvere al ruolo di vertice delle S.r.r..
Il Dipartimento per le acque ed i rifiuti dovrà provvedere, entro il 15 febbraio 2013, a predisporre gli schemi di piano d’ambito dei 18 Ato individuati dalla L.r. n. 9/2010 che, debitamente adeguati alle singole realtà, dovranno essere oggetto di approvazione da parte delle S.r.r., entro il 31 marzo 2013.
Un problema per i Comuni sarà di conciliare i piani d’ambito con i singoli piani finanziari, che occorre redigere per quantificare le componenti essenziali del costo del servizio per ciascun Comune, anche con riferimento agli investimenti ed ai relativi ammortamenti.
Con la l.r. n. 3 del 9 gennaio 2013 è stato, però, previsto che i Comuni, aderenti ad un Ato, possono procedere in forma singola o associata allo svolgimento del servizio. Viene, di fatto, certificato, qualora ce ne fosse stato bisogno, il fallimento degli Ato e dell’impianto normativo che li ha istituiti, prima, e mantenuti in vita, poi.
I Comuni che vogliono svincolarsi dagli ambiti territoriali dovranno presentare all’Assessorato regionale ai Servizi di Pubblica Utilità un apposito piano di intervento, completo degli atti di gara.
La facoltà concessa agli Enti Locali deve garantire da un lato la sostenibilità del servizio (anche in termini di tassazione nei confronti dell’utenza) e dall’altro assicurare processi di reclutamento, nello spirito della salvaguardia dei posti di lavoro.
Secondo la direttiva assessoriale, però, la gestione singola o associata non permette al Comune di non aderire alla S.r.r., la cui costituzione rappresenta il primo passo verso le aree di raccolta. Il passo successivo è rappresentato dall’approvazione del piano d’ambito da parte dell’assemblea dei sindaci della società di regolamentazione.
La direttiva detta, poi, delle raccomandazioni sulle attività private discendenti da procedure di gara o di affidamento in regime di concessione o di autorizzazione di servizi in materia di gestione rifiuti.
Per le attuali società d’ambito in liquidazione dei 27 Ato, il Dipartimento regionale delle Acque e dei Rifiuti dovrà provvedere attraverso il Servizio Osservatorio Regionale dei Rifiuti a chiedere la documentazione contabile ed extracontabile.
Il Dipartimento regionale, poi, dovrà poi provvedere, entro il prossimo 31 maggio, a rielaborare il piano regionale dei rifiuti, sulla base anche delle risultanze dei piani d’ambito e di quelli di intervento.
a cura di Peppe Paino
Data notizia: 2/13/2013
dalla nostra Daniela Bruzzone
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