Nuove regole per incarichi nella P.A.

Il Dipartimento della Funzione Pubblica, con la circolare n. 2 dell'11 marzo 2008, ha reso note le disposizioni in merito all’instaurazione di collaborazioni esterne nelle PA in base a quanto disposto dalla Finanziaria 2008. Alla base del nuovo dettato normativo, infatti, c’è la necessità di limitare ai casi eccezionali il ricorso a queste tipologie di rapporto, ostacolando la diffusa prassi di utilizzare il lavoro autonomo per rispondere a fabbisogni permanenti. La circolare, dunque, ha ribadito che il lavoro autonomo e quello subordinato sono caratterizzati da finalità distinte e non sovrapponibili e che il limite temporale di 3 mesi o relativo alle esigenze stagionali non si applica ai rapporti di lavoro autonomo: l’incarico, dunque, deve aver natura temporanea e non può essere seguito da un rinnovo. Il Dipartimento della Funzione Pubblica ha rimarcato la distinzione tra collaborazioni occasionali e collaborazioni coordinate e continuative. Le prime consistono in prestazioni episodiche svolte in modo saltuario ed autonomo ed aventi spesso un contenuto che si esaurisce in una sola prestazione per il raggiungimento di un fine prefissato. Nel caso della collaborazione coordinata e continuativa, invece, si configura una prestazione di lavoro autonomo caratterizzata da una continuità dell’azione e da una coordinazione con l’organizzazione ed i fini del committente. A prescindere dal contenuto della prestazione (studio, consulenza, ricerca,…) e dalla tipologia di contratto, inoltre, le PA possono ricorrere a collaborazioni esterne solo in presenza di determinati presupposti e necessità, quali la presenza di “una particolare e comprovata specializzazione universitaria” (ex art.3, comma 76 della Finanziaria 2008). Il dettato normativo, infatti, impone che il lavoratore autonomo assunto dalla PA debba essere in possesso di una competenza e di una professionalità elevata, che non siano riscontrabili in nessun altro lavoratore assunto dall’amministrazione. Un altro requisito è il possesso della laurea magistrale o di un titolo equivalente attinente l’oggetto dell’incarico, compresi gli eventuali percorsi didattici universitari in aggiunta alla laurea triennale e relativi alla specializzazione richiesta.Il Dipartimento della Funzione Pubblica ha anche affrontato le modalità per il conferimento degli incarichi, sottolineando che esse si devono attenere al principio di trasparenza, mediante regolamenti volti a disciplinare le procedure comparative per il conferimento degli incarichi ed elenchi pubblici e tramite la pubblicazione degli elenchi dei propri consulenti nelle banche dati accessibili per via telematica. La Finanziaria 2008, inoltre, ha disposto che le P.A. debbano pubblicare sul proprio sito web i provvedimenti con cui viene conferito l’incarico di collaborazione esterna riportando i dati relativi al lavoratore, la motivazione e l’importo del compenso: l’art. 3, comma 18, infatti, ha subordinato,a decorrere dal 1 gennaio 2008, l’efficacia dei contratti all’avvenuta pubblicazione di questi dati sul sito istituzionale della PA stipulante.

, a cura di Peppe Paino

Data notizia: 3/15/2008

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