MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO DI LIPARI
ORDINANZA N° 25/ 2013
REGATA VELICA DENOMINATA “PALERMO – SALINA, EOLIAN WEEK”
Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Lipari
VISTA: L’istanza datata 12.04.2013, con la quale il “Comitato Sicilia Sailing Week 2013” nella qualità di Organizzatore, richiede l’autorizzazione, senza interdizione dello specchio acqueo, per lo
svolgimento di una regata velica con partenza dal Palermo e arrivo presso l’isola di Salina, ;
VISTO: il calendario della manifestazione;
VISTA: l’Autorizzazione n° 04/2013 di Delemare Salina in data 22.04.2013;
VISTA: l’Autorizzazione n° 19329/2013 dell’Assessorato territorio e ambiente delle Regione Siciliana in data 23/04/2013;
VISTA: l’Autorizzazione n°993 dell’Assessorato territorio e ambiente delle Regione Siciliana in data 24/04/2013;
VISTA: la Convenzione Internazionale per la prevenzione degli abbordi in mare (Colereg ‘72), resa esecutiva con legge n°1085 del 21 dicembre 1977;
VISTI: gli artt.17 e 30 del Codice della Navigazione e l’art. 59 del relativo Regolamento di Esecuzione;
RENDE NOTO
Che il Comitato Sicilia Sailing Week 2013, ha organizzato, una regata velica denominata “Palermo – Salina, Eolian Week”, che si svolgerà con le modalità ed i tempi di seguito riportati.
La partenza della regata è prevista il giorno 24 Aprile 2013 alle ore 19.00, nelle acque del Golfo di Palermo, gli arrivi della regata avverranno nei giorni 26/27 Aprile 2013, nelle acque a NE
dell’Isola di Salina (coord. 38° 35’ 10’’ N - 014° 53’ 45’’ E).
Nei giorni 28, 29 e 30 Aprile, nelle zone sotto indicate e meglio individuate nell’allegata planimetria, si svolgeranno prove sulle boe con le modalità di seguito riportate:
· Zona A: nella circonferenza con raggio di un miglio e centro nel punto di coordinate ( 38° 35’ 10’’ N – 014° 53’ 45’’ E)
· Zona B: nella circonferenza con raggio di un miglio e centro nel punto di coordinate ( 38° 35’ 25’’ N – 014° 47’ 20’’ E)
· Zona C: nella circonferenza con raggio di un miglio e centro nel punto di coordinate ( 38° 31’ 10’’ N – 014° 52’ 40’’ E)
ORDINA
Art.1 – Interdizione del campo di gara
Nei giorni sopra riportati e per tutta la durata della manifestazione velica, all’interno delle predette zone di regata, è vietato:
. La navigazione, la sosta e l’ancoraggio di qualunque unità navale, diversa da quelle partecipanti ovvero facenti parte dell’organizzazione;
· praticare balneazione;
· effettuare attività di immersione con qualunque tecnica;
· svolgere attività di pesca di qualunque natura, nonché posizionare reti o attrezzature da pesca.
Art.2 – Deroghe
Non sono soggette al divieto di cui all’articolo 1:
· le unità facenti capo all’organizzatore in servizio di assistenza ai partecipanti alla manifestazione oltre che il personale;
· le unità della Guardia Costiera, delle forze di polizia nonché militari in genere, in ragione del loro ufficio;
· le unità adibite ad un pubblico servizio che abbiano necessità, non prorogabile, di accedere all’area in ragione della finalità istituzionali perseguite dall’ente di appartenenza.
Art.3 – Condotta delle unità in prossimità del campo di gara
Tutte le unità navali in navigazione in prossimità dei limiti esterni dei campi di gara, dovranno, per tutta la durata della manifestazione, procedere a velocità ridotta, prestando particolare attenzione alla navigazione delle unità partecipanti alla manifestazione, in
considerazione della loro tipologia. Dovranno inoltre valutare l’adozione di ogni eventuale misura aggiuntiva, suggerita dalla buona perizia marinaresca, al fine di prevenire situazioni di potenziale
pericolo per la sicurezza della navigazione e la salvaguardia della vita umana in mare.
Art.4 – Disposizioni finali e sanzioni
I contravventori alla presente ordinanza, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, saranno puniti ai sensi degli art. 1161, 1164 e 1174 ovvero, se conduttori di un’unità da diporto,
incorreranno nell’illecito amministrativo di cui all’art. 53 del D.Lgs. del 17 luglio 2005 n°171. Negli altri casi si applicherà, autonomamente ovvero in eventuale concorso con altre fattispecie, il reato contravvenzionale di cui all’art. 1231 del Codice della Navigazione, salvo che il fatto non costituisce un più grave reato.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza
Lipari lì, 24/04/2013
F.to IL COMANDANTE
T.V. (CP) Cosimo BONACCORSO
a cura di Peppe Paino
Data notizia: 4/24/2013
dalla nostra Daniela Bruzzone
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