Gara rifiuti, Authority censura operato Ato Me 5

Gara rifiuti, Authority censura operato Ato Me 5 Comunicato stampa Eolie Multiservizi srl ********** CENSURATO DALL’AUTORITA’ DI VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI L’OPERATO DELL’A.T.O. ME 5 Con la deliberazione n. 16 del 26 Febbraio 2009, l’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici ha accolto talune osservazioni della società scrivente, in merito alle procedure della gara per l’affidamento dei servizi di gestione integrata dei rifiuti e di igiene urbana dell’ATO ME n. 5 “Eolie per l’ambiente”. Si riportano di seguito, alcuni significativi stralci testuali della Deliberazione dell’Autorità: Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture Deliberazione n. 16 Adunanza del 26 Febbraio 2009 …OMISSIS…. Ritenuto in diritto …OMISSIS… con riferimento, invece, alle disposizioni di cui all’art. 16 del contratto, e concernenti la proporzionale riduzione della durata del contratto in caso di risorse insufficienti ovvero la proroga del medesimo, nelle more dell’espletamento della nuova procedura, per il caso contrario, si rileva quanto segue: L’aver subordinato la durata del contratto alle disponibilità finanziarie conferisce allo stesso un carattere di aleatorietà che l’ordinamento non attribuisce al contratto d’appalto, per sua natura a carattere commutativo, in quanto la misura della prestazione non deve e non può dipendere da condizioni future ed incerte. Quanto convenuto dalle parti nel contratto de quo, rende infatti, incerta l’entità della prestazione poiché trattandosi di contratto ad esecuzione continuata, la subordinazione della sua durata alla sufficienza dei finanziamenti da reperire involge necessariamente anche la quantità delle prestazioni rese, nella misura in cui le stesse sono legate al tempo e di questo si riduca la durata. E ciò con l’aggravio di non aver anticipatamente reso noto ai concorrenti in gara, attraverso il suo inserimento nel bando, una condizione di tal fatta. Quanto alla prevista possibilità, accettata dall’aggiudicataria, di proseguire il servizio con quest’ultima, nelle more dell’espletamento della nuova procedura concorsuale e/o altra modalità di affidamento, per il periodo a far data dal 01.01.2010 e fino alla nuova aggiudicazione (art. 16.2, comma 5, del contratto d’appalto) è da rilevare come la richiamata previsione sia foriera di una potenziale lesione del principio di libera concorrenza (di cui all’art. 2, comma 1, secondo capoverso, del D.Lgs 12 aprile 2006, n. 163). Infatti la proroga contrattuale, quand’anche nel caso di specie limitata al tempo necessario all’esperimento di una nuova procedura di gara – che di per sé può considerarsi una limitazione temporale certa e determinata -, e per lo più non contemplata negli atti di gara, equivale ad una ingiustificata sottrazione al libero gioco della concorrenza, tra gli operatori del mercato (di servizi di gestione integrata dei rifiuti e di igiene urbana), di tutta quella parte dell’intervento che sarà realizzato mediante proroga. …OMISSIS… In base a quanto sopra considerato IL CONSIGLIO …OMISSIS…. Censura l’operato della stazione appaltante che, subordinando la durata del contratto alle disponibilità delle risorse finanziarie a copertura del relativo servizio, ha introdotto un meccanismo contrattuale in contrasto con i principi di efficacia e tempestività di cui all’art. 2, comma 1, primo capoverso del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163; Ritiene che la clausola di proroga, di cui all’art. 16,2 comma 5, del contratto, in quanto genericamente riferita al tempo necessario per l’espletamento della nuova procedura concorsuale e non contemplata e considerata negli atti di gara, debba essere interpretata in conformità al disposto di cui all’art. 125, comma 10, lett. e) del D.Lgs. 12 Aprile 2006, n. 163, onde evitare la violazione del principio di libera concorrenza di cui all’art. 2, comma 1, secondo capoverso dello stesso Decreto, per sottrazione al mercato (dei servizi di gestione integrata dei rifiuti e di igiene urbana) di una parte rilevante del successivo affidamento. Manda alla Direzione Generale competente, perché comunichi la presente deliberazione al Presidente dell’ATO Me 5 “Eolie per l’ambiente srl” affinché lo stesso renda noto – ai sensi dell’art. 6, commi 9 e 11 del D.Lgs. 12 Aprile 2006, n. 163 – il recepimento delle osservazioni formulate e comunichi, entro trenta giorni dal ricevimento della relativa raccomandata, i provvedimenti che intenda assumere in autotutela, in conformità alle considerazioni sopra espresse; Dispone altresì che copia della presente deliberazione sia trasmessa all’esponente; Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 12/03/2009 L’AMMINISTRATORE DELEGATO (Tindaro Fonti)

, a cura di Peppe Paino

Data notizia: 3/20/2009

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