Difensore Civico, ricorso dell'opposizione (1)

Difensore Civico, ricorso dell'opposizione (1) Lipari- Ricorso dei consiglieri comunali di opposizione sulla vicenda relativa all'elezione del difensore civico: ON.LE ASSESSORATO REGIONALE ENTI LOCALI DELLA REGIONE SICILIANA SEDE DI PALERMO Oggetto. Ricorso Straordinario I sottoscritti Consiglieri Comunali facenti parte del Comune di Lipari PROPONGONO A codesto Onorevole assessorato, ricorso straordinario CONTRO Il Comune di Lipari in persona del Sindaco protempore PER L’ANNULLAMENTO Previa sospensione della deliberazione del Consiglio Comunale di Lipari n. 31 del 26 febbraio 2009, con la quale è stata revocata in autotutela la deliberazione del 06/02/2009 n. 14, con la quale il Consiglio Comunale, aveva eletto l’avv. Emanuele Carnevale, difensore civico del Comune stesso, e di tutte le deliberazioni successivamente assunte dal Consiglio Comunale di Lipari, per l’elezione, in data 15.03.2009, dell’avv. Francesco Rizzo, quale difensore civico, con deliberazione resa immediatamente esecutiva. FATTI Con delibera consiliare n. 85 del 19/12/2007 il Comune di Lipari ha eletto l’Avv. Annachiara La Cava quale difensore civico dello stesso Ente. Tuttavia, con nota Racc. del 22/05/2008 l’Avv. La Cava ha comunicato la sua impossibilità ad accettare l’incarico de quo. Pertanto, il Comune di Lipari ha deliberato di procedere alla nomina di un nuovo difensore civico. Il consiglio comunale, con deliberazione n. 14 del 06/02/2009 ha eletto all’unanimità dei presenti difensore civico del Comune di Lipari l’avvocato Emanuele Carnevale (professionista in possesso di tutti i requisiti tecnico/morali per ottenere la nomina de quo, decano del Foro di Lipari) con il riconoscimento esclusivamente di un rimborso spese pari ad € 3.000,00 IVA esclusa annue. Il Segretario Comunale nel corso della seduta, della votazione e della successiva proclamazione, non ha rilevato, né anticipatamente, né posteriormente al voto espresso, alcuna illegittimità per la decisione manifestata a scrutinio segreto, tanto è vero che, da parte del Presidente pro-tempore è stata proclamata l’elezione del difensore civico . La deliberazione n. 14 del 06/02/2009 è stata pubblicata il 13/02/2009 ed è regolarmente diventata esecutiva il 24/02/2009. Nei giorni successivi alla deliberazione del 6 febbraio 2009 l’Avv. Carnevale ha inviato all’Ufficio legale del Comune di Lipari una nota ove lo stesso rende noto che anche se non vi sono cause di incompatibilità tra la sua professione e la nomina di difensore civico, lo stesso provvederà al più presto a rinunciare al patrocinio su ogni ed eventuale giudizio contro e nei confronti del Comune di Lipari.Nei medesimi giorni un gruppo di consiglieri comunali, assenti alla seduta del 06.02.2009, ha presentato una richiesta di autoconvocazione che ha condotto il Presidente del Consiglio Comunale a convocare il consiglio in seduta urgente il 26 febbraio 2009, con all’oggetto il solo punto sul difensore civico, più specificatamente: revoca in autotutela della deliberazione 14 del 6 febbraio 2009. In apertura di seduta gli scriventi hanno fatto rilevare numerose eccezioni in merito all’urgenza ed allo stesso concetto di autotutela, posto per la revoca della deliberazione del 6 febbraio 2009.Innanzi tutto per “Autotutela” si intende, genericamente, il potere della Pubblica Amministrazione di rettificare o annullare un atto riconosciuto, in fase di riesame, non corretto. Tale annullamento d’ufficio trova la propria disciplina positiva nell’art. 21 della L. 241/1990, più precisamente all’art. 21-octies e 21-nonies. L'art. 21 nonies comma 1, l. n. 241 del 1990, recependo principi di remota origine giurisprudenziale, stabilisce che la potestà di annullamento di atti amministrativi presuppone l'esistenza di un interesse pubblico concreto ed attuale all'annullamento e prescrive che, nella ponderazione di tale interesse, debba venire considerato anche quello dei soggetti privati coinvolti dall'azione amministrativa e debba aversi un particolare riguardo per l'affidamento eventualmente creatosi in capo a costoro per effetto del trascorrere del tempo. Ma quali erano le ragioni di interesse pubblico nel caso della delibera n. 14 del 6 febbraio 2009? Sussistevano questi rilevanti ragioni di interesse pubblico per procedere all'annullamento della delibera del 6 febbraio 2009? La proposta era, a parere degli scrivente, assolutamente carente sulle ragioni di interesse pubblico. L’interesse pubblico, a parere degli scriventi, era nel dare al Comune di Lipari un Difensore Civico atteso da anni per difendere i cittadini dalla Pubblica amministrazione a tutti i livelli e in tutti i settori. Appare oltremodo equivoca la richiesta del Sindaco all’avvocato dell’Ente ed al Segretario Generale sulla regolarità dell’atto deliberativo, richiesta che parte dal sindaco e non da presidente del consiglio. Ulteriore elemento di contestazione è stato quello dell’avvenuta esecutività della deliberazione 14 del 6 febbraio 2009. Al riguardo, si precisa che la deliberazione è stata pubblicata il 13/02/2009 ed è regolarmente diventata esecutiva ai sensi dell’art. 134 D. l.g.s. n. 267/2000 il 24/02/2009 e, per tanto l’Avv. Carnevale dal 24/02/2009 vanta una posizione di diritto che gli conferisce interesse ad agire contro ogni atto lesivo della sua posizione, rendendolo, conseguentemente contraddittore necessario nel procedimento di revoca. (segue)

, a cura di Peppe Paino

Data notizia: 3/31/2009

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