Caccia sospesa in maggior parte Zps

Caccia sospesa in maggior parte Zps Roma, 14 ott (Velino) - Da oggi caccia sospesa nella maggior parte delle 29 aree "Zone di Protezione Speciale" (ZPS) interessate dalla migrazione degli uccelli - tra cui tutte le Isole minori - e nei Pantani della Sicilia sudorientale in provincia di Siracusa. "Danno grave ed irreparabile" per la fauna perché la Regione non ha tutelato le specie migratrici di rilevante importanza ornitologica. Così ieri sera si è espressa la prima sezione del Tribunale Amministrativo Regionale di Palermo che ha emesso tre ordinanze di sospensione del Calendario Venatorio regionale - nn. 692, 693 e 694 del 2009 - a seguito di ricorso delle Associazioni Enpa (Ente Nazionale Protezione Animali), Lav (Lega Anti Vivisezione), Legambiente, Man (Associazione Mediterranea Natura) e Wwf (Fondo Mondiale per la Natura) contro il decreto del 31 agosto 2009 dell'Assessore regionale all'Agricoltura e Foreste, on. Michele Cimino, che disciplinava la caccia nelle ZPS individuate dall'Unione Europea. Già una prima volta il Tar, con decreto urgente n. 922 del 30 settembre scorso, aveva accolto la richiesta di sospensione sui ricorsi presentati dalle Associazioni, determinando uno "stop" alla caccia nelle ZPS in via provvisoria; adesso la sospensione della caccia è stata confermata per tutta la stagione venatoria. In sostanza da oggi è vietata qualsiasi attività venatoria in tutte le aree di pregio ambientale indicate dalle direttive CEE come ZPS - tra cui le Isole di Ustica, Marettimo, Levanzo, Pantelleria, Alicudi, Filicudi, Stromboli, Salina, Linosa e Lampedusa - interessate dalla migrazione degli uccelli, nonché nelle aree umide della Sicilia sudorientale: "Pantano Morghella, Pantani della Sicilia Sud Orientale e Pantano di Marzamemi" (Siracusa). Fino a quando la Regione non disciplinerà adeguatamente la tutela delle rotte migratorie, l'esercizio della caccia in tutte queste ZPS interessate dalla migrazione dell'avifauna da oggi costituisce reato punito con le sanzioni penali previste per l'attività venatoria nelle aree protette ed in periodo non consentito (art. 30, Legge 157/92). Grande soddisfazione per questa seconda importante vittoria da parte dei ricorrenti che – si legge in una nota - hanno visto confermate dai giudici le proprie tesi: i provvedimenti in materia di caccia devono necessariamente essere rispettosi del quadro normativo statale e comunitario, che antepone la conservazione della fauna agli interessi venatori. Le Associazioni ambientaliste ed animaliste, infine, auspicano che i competenti Organi di vigilanza e le Forze dell'Ordine si attivino con adeguati servizi di controllo e prevenzione, affinché venga garantita la piena esecuzione delle ordinanze del Tar, non fosse altro perché l'abusivo esercizio della caccia costituirebbe grave danneggiamento del "patrimonio indisponibile dello Stato" costituito dalla fauna.

, a cura di Peppe Paino

Data notizia: 10/14/2009

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